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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32467/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, ritenuta pervenuta mediante PEC non abilitata (invio all'indirizzo errato deposito.attipenali.5 invece dell'unico indirizzo indicato come competente). In sede di cassazione il ricorrente ha inoltre dedotto violazioni di legge sulla sussistenza dei presupposti per la custodia cautelare (pericolo di fuga e reiterazione) e vizio di motivazione sulla mancata valutazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il vizio formale relativo all'utilizzo di un indirizzo PEC non abilitato ai sensi delle disposizioni transitorie sul processo telematico. Ha richiamato il provvedimento DGSIA del 09/11/2020 e il vademecum del Tribunale di Napoli che indicano l'indirizzo PEC corretto (depositoattipenali5.tribunale.napoli.giustiziacert.it). Il documento prodotto dalla difesa a sostegno dell'uso dell'indirizzo era privo di data e sottoscrizione e quindi non idoneo a confutare la regola ufficiale. Per tali motivi la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà dall'odierno provvedimento. La cancelleria è incaricata degli adempimenti comunicativi previsti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 94

    Disposizioni transitorie: per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2023 continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali anti-Covid e le regole transitorie sul deposito telematico; richiamata per stabilire l'ambito applicativo delle norme sulla PEC.

  • d.l. n. 162 del 2022 (convertito con modificazioni nella L. n. 199 del 2022)

    Modifiche al d.lgs. n. 150/2022 che disciplinano il periodo transitorio e l'applicazione delle norme relative al processo telematico e ai depositi via PEC.

  • d.l. n. 137 del 2020, artt. 23 e 23-bis

    Norme emergenziali anti-Covid relative a modalità telematiche di svolgimento e deposito degli atti, richiamate in relazione all'applicabilità durante il periodo transitorio.

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 87-bis

    Stabilisce che, fino all'entrata a regime del nuovo processo telematico, il deposito debba avvenire presso gli indirizzi PEC degli uffici indicati dal provvedimento DGSIA; prevede la regola specifica per le impugnazioni (trasmissione tramite PEC dall'indirizzo del difensore all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento) e la deroga per le richieste di riesame/appello contro ordinanze cautelari (invio all'indirizzo PEC del tribunale indicato dall'art. 309, comma 7 c.p.p.).

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 89-bis, comma 7

    Prevede che la richiesta di riesame sia inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riconducibile, secondo il provvedimento DGSIA, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello; norma invocata per dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Individua l'ufficio/tribunale competente per il riesame in materia di misure cautelari e, in combinato con le norme sulla PEC, il relativo indirizzo cui devono essere inviate le impugnazioni.

  • DGSIA - provvedimento del 09/11/2020 (elenco indirizzi PEC degli uffici giudiziari)

    Atto amministrativo che individua gli indirizzi PEC autorizzati per la ricezione degli atti; il Tribunale e la Corte hanno fatto riferimento a tale provvedimento per stabilire quale indirizzo fosse obbligatorio usare per il deposito della richiesta di riesame.

  • d.P.R. n. 43 del 1973, artt. 291-ter e 291-quater

    Norme sostanziali relative alle fattispecie di reato a cui si riferisce il procedimento (illeciti in materia di stupefacenti), indicate per contestualizzare l'oggetto della misura cautelare; non incisive sulla questione di ammissibilità procedurale decisa dalla Corte.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi successivi all'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni in materia di misure cautelari (riesame/appello) è imprescindibile inviare l'atto esclusivamente all'indirizzo PEC espressamente individuato dal provvedimento DGSIA: l'invio a un indirizzo diverso determina inammissibilità dell'atto.
  • Le disposizioni transitorie sul processo telematico (d.lgs. n. 150/2022 e successive modifiche) e le norme emergenziali anti-Covid continuano a disciplinare i depositi PEC fino all'entrata a regime del nuovo sistema; devono essere sempre verificate la versione e la scadenza di tali regole.
  • Documentazione prodotta dalla parte che contraddice l'elenco ufficiale (es. vademecum o atti non ufficiali) è inefficace se priva di elementi probatori validi (data, sottoscrizione o pubblicazione ufficiale) rispetto al provvedimento DGSIA.
  • Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni formali, le questioni di merito (es. legittimità della custodia cautelare, valutazione dei presupposti) non vengono esaminate; pertanto è essenziale curare la forma per non precludere l'esame di merito.
  • In caso di dubbi sull'indirizzo PEC competente occorre consultare prioritariamente il provvedimento DGSIA pubblicato sul portale dei servizi telematici e le informazioni ufficiali sul sito del Ministero della Giustizia o del Tribunale, e non affidarsi solo a comunicazioni interne o documenti non ufficiali.
  • Le conseguenze di un'ammissibilità negata possono comprendere la condanna alle spese e sanzioni (es. somme per la Cassa delle Ammende); quindi la verifica procedurale preventiva è rilevante anche per il rischio economico.

Testo integrale

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