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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12687/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/10/2024 con cui il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili: (1) condanna per plurime estorsioni commesse a Giovinazzo nel 2013; (2) condanna per associazione di stampo mafioso e reati fine commessi nel periodo 2006-2013. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non dimostrata l'unicità del disegno criminoso, osservando che l'istante non aveva allegato elementi concreti a dimostrazione della programmazione unitaria anche delle estorsioni. Il ricorrente ha invece dedotto la strumentalità delle estorsioni all'attività del sodalizio, la contiguità temporale e territoriale, l'identità soggettiva degli autori e il fatto che una precedente pronuncia (la sentenza sub 2) avesse riconosciuto la continuità tra associazione e alcuni reati fine, inquadrando l'estorsione tra le attività associative anche se non formalmente contestata come reato fine. Il PG aveva chiesto il rigetto sostenendo che le estorsioni fossero eventi contingenti non programmabili "ab origine".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. La Cassazione ha precisato i criteri per riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa e reati fine: deve emergere che i reati fine siano stati programmati "ab origine" al momento dell'adesione o dell'ingresso nel sodalizio; non è sufficiente la mera appartenenza o coincidenza temporale. Tuttavia, nel giudizio di esecuzione il giudice non può ignorare valutazioni precedenti che abbiano già riconosciuto la continuazione per alcuni reati senza adeguata motivazione che giustifichi il discostarsi. Nel caso di specie il provvedimento impugnato non ha adeguatamente confrontato le motivazioni delle due sentenze e non ha fornito ragioni specifiche per escludere che le estorsioni rientrassero nel disegno criminoso; pertanto la decisione è stata annullata e disposto nuovo giudizio ai sensi dell'art. 81 cod. pen., affidato a diverso giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione di reati: la Corte ricorda che per riconoscere la continuazione occorre dimostrare l'ideazione unitaria delle condotte, ossia che i reati siano stati programmati "ab origine" e concepiti nelle loro caratteristiche essenziali.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Attribuisce la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso; la Corte precisa che la continuazione tra il reato associativo e i reati fine richiede che i reati fine siano già contemplati nel programma criminoso al momento dell'adesione, evitando un automatismo che identifichi come continuativi tutti i reati commessi in ambito associativo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale riferita alle istanze in sede esecutiva: la decisione di esecuzione deve motivare adeguatamente e non può trascurare precedenti valutazioni positive su profili rilevanti senza specifiche e significative ragioni.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra associazione mafiosa e reati fine è necessario dimostrare che i reati fine siano stati programmati "ab origine" come parte del progetto associativo; la sola appartenenza al sodalizio o la mera coincidenza temporale non sono sufficienti.
  • Elementi utili a dimostrare la continuità sono: strumentalità delle condotte all'affermazione del sodalizio, sovrapposizione temporale e territoriale, identità soggettiva degli autori, e valutazioni precedenti della riserva associativa che inquadrino specifiche condotte come attività associative.
  • In sede esecutiva il giudice deve valutare e confrontare le motivazioni di precedenti pronunce: non può ignorare un precedente riconoscimento della continuazione senza fornire ragioni specifiche per il diverso esito.
  • La qualificazione di taluni reati come "non programmabili ab origine" (eventi occasionali o legati a circostanze contingenti) esclude la continuazione; spetta al richiedente allegare elementi concreti sulla progettazione unitaria.
  • In presenza di decisioni diverse riguardanti coimputati (riconoscimento della continuazione per alcuni e rifiuto per altri), occorre un esame motivato per evitare conflitti di giudicati e garantire coerenza valutativa.

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