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Regolamento

R.R. Marche 2/2009

Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona

Normativa regionaleR.R. Marche 2/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta, per la regione interessata, le modalità per trasformare le IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private, nonché per estinguerle se non trasformate. Regola inoltre organi, contabilità, patrimonio, approvazione degli statuti, fusioni, estinzione e controlli sulle Aziende. I termini principali per le istanze erano inizialmente di 180 giorni dall’entrata in vigore, poi prorogati al 30 giugno 2010.

Attuazione regionale del riordino delle IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona

Attuazione del riordino delle IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona

Il regolamento disciplina, per la Regione interessata, l’attuazione della legge regionale n. 5 del 2008 in materia di riordino delle IPAB e di Aziende pubbliche di servizi alla persona. La disciplina riguarda sia la fase di trasformazione delle IPAB sia il funzionamento, il controllo e la cessazione delle Aziende risultanti.

Trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona

Le IPAB che intendono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona devono presentare istanza alla struttura regionale competente entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; il termine è stato poi prorogato al 30 giugno 2010 per le IPAB interessate dalla proroga richiamata in nota. L’istanza deve essere corredata da documentazione amministrativa, contabile, patrimoniale e bancaria, comprensiva di relazione sull’attività, ricognizione di attivi e passivi, inventario asseverato dei beni mobili e immobili, documenti contabili e certificazione bancaria recente.

L’istruttoria è svolta dalla struttura regionale con l’ausilio di una commissione. La trasformazione è disposta dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, con deliberazione che approva il nuovo statuto ed eventualmente il piano di risanamento o riorganizzazione.

Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

Le IPAB in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale di riferimento possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei testatori. La domanda va presentata alla struttura regionale competente in materia di persone giuridiche private entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; anche questo termine è stato prorogato al 30 giugno 2010 per le ipotesi richiamate in nota.

La domanda deve essere accompagnata da delibera dell’IPAB, tavole di fondazione o statuto originario, nuovo statuto e relativo provvedimento di approvazione, relazione sull’attività, ricognizione dei rapporti attivi e passivi, inventario asseverato del patrimonio, documentazione contabile con relazione economica e certificazione bancaria. Se la trasformazione avviene previa intesa con il Comune o i Comuni competenti, vanno allegati anche gli atti di intesa degli enti locali. Il riconoscimento della personalità giuridica è disposto entro 60 giorni dalla domanda.

Estinzione delle IPAB non trasformate

Le IPAB che non si trasformano secondo le procedure previste devono chiedere l’estinzione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; il termine è stato prorogato al 30 giugno 2010 nelle ipotesi indicate in nota. Alla richiesta va allegata la ricognizione giuridico-patrimoniale con indicazione di debiti, crediti e personale in servizio.

La Giunta regionale approva l’estinzione entro 60 giorni dalla richiesta, trasferendo beni e personale secondo le tavole di fondazione oppure, in loro assenza, ad altre Aziende con analoghe finalità dello stesso ambito territoriale o, in mancanza, ai Comuni territorialmente competenti, previo parere degli enti interessati. I soggetti subentranti nei rapporti giuridici devono trasmettere entro 90 giorni un piano di utilizzo delle risorse umane e finanziarie acquisite.

Organi delle Aziende: composizione, durata e funzioni

Gli organi delle Aziende sono, di regola, presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori dei conti; lo statuto può prevedere anche un amministratore unico o un revisore unico. La durata in carica è di cinque anni, con una sola rieleggibilità.

Lo statuto può inoltre prevedere un’Assemblea rappresentativa dei soggetti partecipanti. Il presidente ha rappresentanza legale, è nominato dal consiglio nel suo seno, convoca e presiede il consiglio e sovrintende al funzionamento dell’Azienda, ferme le competenze del direttore.

Il consiglio di amministrazione è composto da 3 membri complessivi quando dimensione di bilancio e patrimonio rientrano sotto determinate soglie, e fino a 5 membri complessivi quando tali soglie sono superate. Lo statuto determina il numero dei componenti e le modalità di nomina, tenendo conto delle tavole fondative e degli statuti delle IPAB originarie. Nelle Aziende di cui alla legge, il consiglio è eletto dall’Assemblea con maggioranza assoluta, salvo che dopo la terza votazione sia sufficiente la maggioranza dei presenti.

Il consiglio, o l’amministratore unico se presente, è organo di indirizzo e programmazione e approva statuto, indirizzi generali, strumenti di pianificazione e bilancio, regolamenti di organizzazione e contabilità, inventario patrimoniale, trasformazioni e alienazioni del patrimonio disponibile, eventuali fusioni e proposte di estinzione, nonché accordi e convenzioni previsti dalla legge. L’Assemblea, ove esistente, esercita alcune di tali funzioni su proposta del consiglio.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri e relativi supplenti, elegge il presidente e svolge il controllo di regolarità contabile e di equilibrio economico-finanziario.

Regolamenti di organizzazione, contabilità e compensi degli organi

Le Aziende devono adottare un regolamento di organizzazione e uno di contabilità, ispirati ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza. Il regolamento di organizzazione disciplina struttura, assunzioni nel rispetto dei contratti collettivi, valutazione interna della gestione e compensi/rimborsi per gli organi.

La valutazione interna si realizza mediante controllo di gestione, con individuazione dei centri di responsabilità, degli strumenti di raccolta ed elaborazione delle informazioni, delle fasi del processo di controllo e del servizio di controllo interno.

Gli emolumenti degli organi sono contingentati: il presidente o amministratore unico ha un limite mensile massimo variabile in funzione del volume di bilancio; i consiglieri e i revisori non possono percepire gettoni superiori a 30 euro; ai rappresentanti degli enti locali non spettano compensi. È previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il regolamento di contabilità deve assicurare autonomia contabile e finanziaria dell’Azienda, nel rispetto della disciplina sui documenti contabili prevista dal regolamento stesso e dalla legge.

Criteri di contabilità e documenti contabili

La contabilità deve consentire la rilevazione dell’attività amministrativa sotto il profilo finanziario, patrimoniale ed economico. La dimensione finanziaria riguarda accertamenti, impegni, riscossioni, pagamenti e residui; quella patrimoniale la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio; quella economica i componenti positivi e negativi secondo il principio di competenza.

Le scritture finanziarie si tengono tramite mastro delle entrate, mastro delle spese, elenchi dei residui, giornale cronologico di reversali e mandati e ogni altro registro necessario. La contabilità patrimoniale si fonda sull’inventario; i beni di valore inferiore a 1.000 euro sono considerati fuori ammortamento. La contabilità economica deriva dalle rilevazioni finanziarie e patrimoniali e integra, a chiusura dell’esercizio, gli ulteriori componenti necessari al conto economico e al prospetto di conciliazione.

Patrimonio: inventario, piano di valorizzazione e trasmissione periodica

Il registro inventario dei beni mobili e immobili contiene l’elenco dei beni inventariati al momento della trasformazione o della costituzione dell’Azienda. Il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio definisce gli interventi per conservare o incrementare il valore dei beni di particolare rilevanza artistica o culturale, anche mediante dismissioni o conferimenti.

Registro e piano devono essere aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura regionale competente e ai Comuni interessati entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Approvazione e variazione degli statuti

I soggetti interessati devono trasmettere alla struttura regionale competente, entro 30 giorni dall’adozione, copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto delle nuove Aziende. La Giunta regionale approva lo statuto entro 60 giorni dal ricevimento, sulla base dell’istruttoria regionale, con possibilità di richiesta di chiarimenti che sospende il termine.

La stessa procedura si applica anche alle modifiche statutarie di tutte le Aziende.

Fusione delle Aziende

Le Aziende possono deliberare la fusione previa intesa con il Comune o i Comuni in cui hanno sede. La deliberazione deve chiarire se si tratta di incorporazione o di costituzione di una nuova Azienda. Lo statuto dell’ente risultante deve rispettare le finalità istituzionali originarie e le tavole di fondazione.

La deliberazione di fusione, con gli atti di intesa e il nuovo statuto, va trasmessa alla struttura regionale competente per l’approvazione ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Estinzione delle Aziende

Le Aziende i cui scopi siano esauriti, cessati o impossibili da perseguire sono estinte. Il procedimento può essere avviato su proposta degli organi di amministrazione o del Comune sul cui territorio ha sede l’Azienda, oppure d’ufficio dalla Giunta regionale.

Prima della messa in liquidazione la struttura regionale acquisisce i pareri degli enti interessati; i pareri devono essere resi entro 30 giorni. Decorso tale termine, la Giunta procede comunque entro i 30 giorni successivi nominando il commissario liquidatore. L’estinzione è poi disposta dalla Giunta entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del commissario.

Le Aziende che abbiano presentato un piano di risanamento o riorganizzazione devono trasmettere entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dal piano una relazione dettagliata sulla sua attuazione; se il piano non ha effetti, si avvia la procedura di estinzione.

Monitoraggio e controllo regionale

Le Aziende devono trasmettere alla struttura regionale competente, entro 10 giorni dall’adozione, il piano programmatico e i documenti contabili, la dotazione organica e le sue variazioni, i regolamenti di organizzazione e contabilità e le loro variazioni, eventuali piani di risanamento o riorganizzazione e le alienazioni del patrimonio disponibile.

Entro il 31 gennaio di ogni anno devono inoltre inviare una relazione annuale sull’andamento economico-finanziario e sui risultati raggiunti, con evidenza dell’uso di fondi pubblici, investimenti e spese di gestione. La relazione rileva ai fini della valutazione dell’attività delle Aziende nel sistema integrato dei servizi sociali e nella programmazione regionale e d’ambito.

Per il monitoraggio e il controllo è istituita presso la struttura regionale competente una commissione composta da tre dipendenti, nominata dal direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali, con presenza di almeno un esperto in contabilità e controllo gestionale.

Nota sulla temporalità e sul regime transitorio

Le principali scadenze iniziali per la presentazione delle istanze di trasformazione o estinzione erano fissate a 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, ma la nota normativa richiama la proroga al 30 giugno 2010 per le ipotesi indicate dalla legge regionale successiva. In pendenza di quel termine, la Regione non poteva approvare modifiche statutarie diverse dalla trasformazione.

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