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Sentenza

Sentenza n. 1862/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della Determinazione adottata dall’Ambito n. 18 Comune di Casoria RCG N. -OMISSIS- mai notificata di “Assegni di cura a valere sul fondo non autosufficienza - Approvazione graduatoria dei beneficiari e contestuali adempimenti contabili e approvazione modello accettazione e rinuncia”; b) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 18 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; c) del Verbale di deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. -OMISSIS-, mai notificato, con il quale è stato approvato il verbale dell’ufficio di piano n.-OMISSIS- con il quale è stato deliberato, in deroga alla normativa regionale DGR 70/2024, di ridurre gli importi da erogare ai soggetti gravissimi riducendo la somma da € 1.200 a € 600; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200 oltra alla maggiorazione del 10% dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea;

Giustizia amministrativa202502974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei beneficiari dell’assegno di cura per l’annualità 2025, avviso pubblico e deliberazione dell’Ambito territoriale che aveva ridotto da 1.200 a 600 euro l’importo destinato ai soggetti con disabilità gravissima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l’Ambito territoriale n. 18 aveva approvato la graduatoria degli assegni di cura e ridotto a 600 euro l’importo destinato ai soggetti con disabilità gravissima, chiedendo anche l’accertamento del diritto del minore a percepire per l’annualità 2025 l’importo massimo di 1.200 euro, oltre alla maggiorazione del 10%, in continuità con le annualità precedenti. Hanno dedotto la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza, del Piano sociale regionale, del d.m. 26 settembre 2016 e delle d.G.R.C. n. 121/2023 e n. 70/2024, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti. Secondo i ricorrenti, la disciplina regionale non avrebbe consentito di ridurre l’importo dell’assegno per carenza di fondi né di imporre l’accettazione di un importo ridotto; il minore, in quanto disabile gravissimo e già beneficiario del contributo, avrebbe dovuto essere automaticamente incluso tra i beneficiari sulla base della spesa storica. È stato inoltre invocato il legittimo affidamento sulla prosecuzione del beneficio. Il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo che nel corso del giudizio era stata corrisposta la somma di 10.920 euro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito e ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la somma percepita non coincideva con quella maggiore richiesta e i ricorrenti non avevano rinunciato alla differenza. Nel merito, il Collegio ha affermato che il diritto all’assegno di cura deve essere previamente conformato dall’Amministrazione mediante una graduatoria, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. L’assegno regionale è un contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non costituisce una prestazione garantita in misura assoluta. Anche le persone con disabilità gravissima, pur beneficiando della priorità massima, non vantano un diritto soggettivo automatico alla percezione del contributo o al suo mantenimento per le annualità successive. Le graduatorie relative alle diverse annualità sono autonome e l’Amministrazione non è vincolata al principio della spesa storica. La previsione della d.G.R.C. n. 70/2024 secondo cui i disabili gravissimi già valutati e già beneficiari non devono essere rivalutati riguarda gli adempimenti di programmazione e quantificazione delle risorse a carico degli enti, ma non esclude la valutazione annuale delle domande sulla base delle risorse effettivamente assegnate. Il TAR ha inoltre rilevato che l’importo di 1.200 euro è previsto come importo massimo e non fisso. I ricorrenti non avevano specificamente censurato l’arbitrarietà della scelta di ammettere l’intera platea dei disabili gravissimi con importo ridotto, né la mancata graduazione secondo i parametri di bisogno sociale ed economico previsti dall’art. 6 della d.G.R.C. n. 70/2024. Le censure, quindi, presupponevano erroneamente un diritto soggettivo automatico e risultavano non pertinenti rispetto ai criteri regionali di priorità. Restano ferme le determinazioni dell’Amministrazione relative a quanto già riconosciuto nel corso del giudizio. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura regionale è qualificabile come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e sociosanitaria previste dall’ordinamento.

  • art. 6 d.G.R.C. n. 70/2024

    criteri di priorità di ammissione al programma

    La disabilità gravissima costituisce priorità nell’assegnazione delle agevolazioni; ove necessario, le domande sono graduate anche in base alle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, valutate tramite la scheda di valutazione e l’ISEE più basso.

  • Allegato B, paragrafo 2.2, d.G.R.C. n. 70/2024

    Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario

    La disposizione riguarda gli adempimenti degli enti per la programmazione annuale e la quantificazione delle risorse; non attribuisce al precedente beneficiario un diritto automatico al contributo per le annualità successive e non esclude la valutazione annuale delle domande.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare l’udienza di merito, senza definire la controversia in sede cautelare.

Massime di principio

  • L’assegno di cura finanziato con risorse pubbliche, quale contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento, non costituisce una prestazione dovuta in misura assoluta e automatica, ma deve essere conformato dall’Amministrazione mediante graduatorie annuali e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
  • La condizione di disabilità gravissima attribuisce una priorità nell’accesso al beneficio, ma non determina di per sé un diritto soggettivo automatico all’erogazione dell’assegno né all’importo massimo previsto dalla disciplina regionale.
  • Le graduatorie dell’assegno di cura riferite ad annualità diverse sono autonome; la percezione del contributo negli anni precedenti non fonda un legittimo affidamento alla sua conservazione e non vincola l’Amministrazione al criterio della spesa storica.
  • La previsione secondo cui il disabile gravissimo già valutato e già beneficiario non deve essere nuovamente valutato attiene alla programmazione e alla quantificazione delle risorse da parte degli enti, senza impedire la valutazione annuale delle domande in relazione alle risorse effettivamente assegnate.
  • Quando la disciplina regionale qualifica una somma come importo massimo, l’Amministrazione può determinare un importo inferiore nei limiti e secondo i criteri della disciplina applicabile; la contestazione deve specificamente dedurre l’arbitrarietà della scelta e la violazione dei criteri di graduazione previsti per l’accesso al beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiSanitàContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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