Sentenza del 08/05/2018 n. 1967 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Effetti della cancellazione dal Registro Imprese - Retroattività art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva non può essere validamente rivolta alla società già cancellata ed estinta, salvo che trovi applicazione il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014. Poiché tale disposizione non è applicabile retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore, l'atto emesso o notificato nei confronti della società estinta è precluso e deve essere ritenuto invalido.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese e, in particolare, la possibilità di applicare retroattivamente l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014. La cancellazione comporta, in via generale, l'estinzione della società e il venir meno della sua legittimazione sostanziale e processuale, con conseguente impossibilità per l'ufficio di emettere o notificare atti nei confronti di un soggetto ormai inesistente. Il differimento quinquennale degli effetti fiscali dell'estinzione previsto dalla norma non può però operare quando la cancellazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della disposizione.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014
La norma prevede, in ambito tributario, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Il differimento non è applicabile retroattivamente alle cancellazioni intervenute prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La cancellazione dal Registro delle Imprese determina, di regola, l'estinzione della società e il venir meno della sua legittimazione a essere destinataria di atti tributari o a partecipare validamente a un processo.
- L'Amministrazione finanziaria non può emettere o notificare atti impositivi a una società già estinta, salvo l'applicazione di una specifica norma che mantenga temporaneamente la soggettività fiscale.
- Il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 opera solo nei casi temporalmente coperti dalla norma e non può essere utilizzato per rendere validi atti relativi a società cancellate prima della sua entrata in vigore.
- Nel valutare la validità di un accertamento occorre verificare anzitutto la data di cancellazione della società, la data di entrata in vigore della disciplina applicabile e la data di emissione o notificazione dell'atto.
- L'eventuale pretesa fiscale, anziché essere indirizzata alla società estinta, deve essere valutata nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili secondo le specifiche norme applicabili, come liquidatori, soci o amministratori.
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