Cassazione Penale, Sentenza n. 34864/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, accogliendo la concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e previa rinuncia ai restanti motivi di appello, aveva ridotto la pena inflitta dall’importo e dalla durata originari non indicati nel testo a quattro anni e otto mesi di reclusione e 18.000 euro di multa; aveva inoltre revocato l’interdizione legale e applicato l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Roma del 22 aprile 2025. L’imputato ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione alla durata dell’interdizione dai pubblici uffici: invocando l’art. 37 c.p., ha sostenuto che essa dovesse essere commisurata alla pena detentiva, e quindi fissata in quattro anni e otto mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto applicabile l’art. 29 c.p., che per una condanna alla reclusione non inferiore a tre anni stabilisce l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; pertanto, la durata fissata dalla Corte di appello era conforme alla previsione legale e non andava commisurata alla pena detentiva ai sensi dell’art. 37 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 20 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 29 c.p.
Trova infatti applicazione l’art. 29 cod. pen., il quale stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Quando la condanna alla reclusione è pari o superiore a tre anni, la durata dell’interdizione dai pubblici uffici è fissata dalla legge in cinque anni.
art. 37 c.p.
Nel caso di specie, la durata dell’interdizione è prevista dalla legge. Trova infatti applicazione l’art. 29 cod. pen., il quale stabilisce che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Nel caso deciso, la durata dell’interdizione è determinata dalla previsione speciale dell’art. 29 c.p.; non è quindi commisurata alla durata della pena detentiva secondo la tesi proposta dal ricorrente.
art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Roma, in accoglimento della concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai restanti motivi di appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), ha ridotto la pena inflitta a Marco Gabriele ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa e revocato la pena accessoria dell’interdizione legale, sostituendola con quella temporanea per la durata di anni cinque.
La disposizione è richiamata quale base della definizione concordata dell’appello, con rinuncia ai restanti motivi e rideterminazione della pena nei termini indicati.
Massime di principio
- La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni comporta, ai sensi dell’art. 29 c.p., l’interdizione dai pubblici uffici per la durata legale di cinque anni; in tale ipotesi la durata dell’interdizione non viene commisurata alla durata concreta della pena detentiva ai sensi dell’art. 37 c.p.
Come è indicizzato
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