Cassazione Penale, Sentenza n. 17067/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna del Tribunale di Siracusa (12/11/2018) a anni 1 e mesi 10 di reclusione e €1.000,00 di multa per reati commessi il 31/01/2015: a) detenzione di arma clandestina (art.23 l.110/1975) trovata occultata in una busta nel terreno di pertinenza dell'abitazione; b) detenzione illegale di arma comune da sparo (artt.2 e 7 l.895/1967) consistente in un fucile doppietta smontato occultato sotto sportelli di autovetture dismesse; c) ricettazione (art.648 c.p.) relativamente alla pistola clandestina. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e omissione nel non dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo b) maturata prima della sentenza di appello; 2) vizio di motivazione sulla valutazione delle risultanze in ordine alla presunta lontananza dell'imputato per lavoro (credibilità/alibi); 3) inosservanza/erronea applicazione dell'art.133 c.p. circa la determinazione degli aumenti di pena per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata esclusivamente con riferimento al reato di cui al capo b) (detenzione illegale di arma comune da sparo), ritenendolo estinto per prescrizione intervenuta il 31/07/2022 (decorso del termine di prescrizione di 7 anni e mezzo per il fatto commesso il 31/01/2015). Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto manifeste insufficienti le censure sulla credibilità dell'alibi e fondata la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche al massimo e aumenti per continuazione contenuti, considerati i precedenti dell'imputato). Di conseguenza la pena è stata rideterminata per i residui reati in anni 1, mesi 7 di reclusione ed euro 700,00 di multa (con eliminazione della pena relativa al capo b)).
Norme richiamate
art. 23, legge 18 aprile 1975, n. 110
detenzione di arma clandestina
Applicata per qualificare la detenzione della pistola revolver con matricola abrasa rinvenuta occultata; il giudice di merito l'ha ritenuta provata rispetto alla detenzione e occultamento dell'arma.
artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
detenzione illegale di arma comune da sparo
Richiamati per il fucile doppietta smontato rinvenuto sotto sportelli di autovetture dismesse; la Cassazione ha annullato la condanna relativa a questo capo per intervenuta prescrizione, non per vizio qualificatorio.
art. 648, codice penale
Utilizzato per contestare l'acquisto o la ricezione della pistola clandestina; il reato è stato ritenuto sussistente e mantiene la sua efficacia dopo l'annullamento del capo b).
art. 161, comma 2, codice penale
Richiamato nella doglianza sul mancato accertamento della prescrizione; la Corte afferma l'ammissibilità del motivo e dichiara estinto il reato del capo b) per prescrizione se maturata prima della sentenza impugnata.
art. 111 Costituzione
Citando l'art.111 Cost. il ricorrente lamentava violazione del diritto di difesa connesso all'accertamento della prescrizione; la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la censura e l'ha valutata favorevolmente nella parte prescrizionale.
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
La Corte sottolinea che è ammesso in Cassazione dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata come motivo di cui all'art.606,1,b).
art. 133, codice penale
Rilevante per la determinazione degli aumenti di pena dovuti alla continuazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito (minimo edittale, attenuanti al massimo, aumenti per continuazione contenuti) e ha respinto la censura sull'applicazione dell'art.133.
Massime di principio
- La prescrizione può essere eccepita anche in Cassazione e, se il termine si è consumato prima della sentenza impugnata, il giudice di legittimità può dichiarare il reato estinto e annullare la condanna limitatamente a quel capo.
- La mera deduzione di un alibi (es. essere fuori per lavoro) è insufficiente se non sostenuta da prove o elementi concreti; la valutazione della credibilità è prerogativa del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La presenza di armi occultate nella pertinenza recintata dell'abitazione del soggetto è forte elemento indiziario di diretta disponibilità e rende difficile l'ipotesi dell'accesso di terzi a sua insaputa.
- Per la determinazione della pena in caso di continuazione il giudice deve motivare l'applicazione degli aumenti (art.133 c.p.); tuttavia la Cassazione accetta valutazioni prudenziali del giudice di merito, specie se corredate da riferimenti ai precedenti dell'imputato e alle attenuanti applicate.
- Le impugnazioni di fatto e di prova devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: la Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio valutativo a quello dei giudici di merito se la motivazione è logica e non contraddittoria.
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