Sentenza n. 5925/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento -della Deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 15.12.2025, comunicata con pec del 17.12.2025, con riferimento all’aggiudicazione del Lotto n.25 “Cage Cervicale” - CIG B611997375, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso alla suddetta gara, se ed in quanto lesivi degli interessi della Società.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 25 della procedura aperta per la fornitura di cage cervicali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 25, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché priva di diverse caratteristiche tecniche minime previste dal capitolato e dall’allegato 1A. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 79 e dell’Allegato II.5, Parte II, del d.lgs. 36/2023, della lex specialis, dei principi di equivalenza funzionale, risultato, par condicio e concorrenza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erroneità, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha rilevato, in particolare, che l’aggiudicataria aveva offerto un prodotto difforme dalle caratteristiche richieste, senza presentare la dichiarazione e la documentazione dimostrativa dell’equivalenza espressamente richieste dal disciplinare. In subordine, ha dedotto il mancato superamento della soglia minima di sbarramento tecnico e, ulteriormente, l’erroneità dei punteggi attribuiti. La gara prevedeva, per il lotto, una cage cervicale dentellata lordotica in titanio 3D, con determinate misure, altezze, viti, tappi e strumentario sterile monouso. L’aggiudicataria aveva invece offerto un prodotto in materiale PEEK, con ulteriori difformità dimensionali e costruttive. La Commissione aveva rilevato una corrispondenza solo parziale per equivalenza, ma aveva comunque attribuito il punteggio tecnico, senza svolgere previamente un autonomo e motivato giudizio di ammissibilità fondato sull’equivalenza. Il successivo riesame del 30 ottobre 2025 e la relazione istruttoria depositata in giudizio sono stati contestati come integrazioni postume e, comunque, non idonee a dimostrare la piena intercambiabilità clinico-funzionale del prodotto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha chiarito che il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti non identici alle specifiche tecniche, purché sostanzialmente conformi e funzionalmente idonei, ma non consente l’offerta di un aliud pro alio. Le caratteristiche tecniche espressamente qualificate dalla lex specialis come minime, in assenza di una specifica esplicitazione delle finalità funzionali cui sono destinate, devono essere considerate requisiti strutturali e non possono essere superate mediante la mera attribuzione di un punteggio inferiore. Nel caso concreto, l’offerta dell’aggiudicataria presentava molteplici difformità rispetto alle caratteristiche minime del prodotto richiesto; inoltre, mancava la dichiarazione e la documentazione sull’equivalenza imposte dal disciplinare. La Commissione ha illegittimamente sovrapposto la verifica preliminare di equivalenza alla successiva valutazione comparativa dell’offerta: il giudizio di equivalenza deve precedere, sul piano logico e giuridico, l’attribuzione dei punteggi e deve essere espresso con motivazione specifica quando la documentazione non dimostri già la conformità funzionale. La Commissione aveva invece rilevato una corrispondenza solo parziale e aveva trattato la difformità mediante una riduzione del punteggio, ammettendo così un prodotto diverso da quello richiesto. Il successivo giudizio di equivalenza svolto dopo la contestazione della ricorrente è stato ritenuto integrazione postuma della motivazione, oltre che logicamente invertito e comunque non idoneo a sanare l’illegittimità. Sono stati annullati gli atti di gara limitatamente al lotto n. 25; è stata dichiarata l’inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria. La stazione appaltante dovrà procedere alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente e agli atti conseguenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici. Il Policlinico è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese di lite; spese compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.
art. 79 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alle specifiche tecniche e alla loro applicazione nella gara.
Allegato II.5, Parte II, d.lgs. 36/2023
Disciplina, secondo il giudice, le specifiche tecniche e il principio di equivalenza, senza estenderlo automaticamente alla sostituzione di requisiti minimi essenziali.
art. 22 del disciplinare di gara
Prevedeva l’esclusione delle offerte prive delle caratteristiche minimali richieste.
art. 16 del disciplinare di gara
…nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo ... idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Imponeva al concorrente uno specifico onere dichiarativo e dimostrativo per invocare l’equivalenza.
art. 105 d.lgs. 36/2023
Richiamato dal disciplinare tra i possibili mezzi di prova dell’equivalenza delle soluzioni tecniche offerte.
Massime di principio
- Il principio di equivalenza consente l’ammissione di un prodotto difforme dalle specifiche tecniche della lex specialis solo quando la difformità non comporti l’offerta di un aliud pro alio e sia dimostrata la sostanziale corrispondenza funzionale del prodotto alle esigenze della stazione appaltante.
- Le caratteristiche tecniche qualificate dalla lex specialis come minime e obbligatorie, soprattutto quando la legge di gara non esplicita le finalità funzionali cui sono preordinate, costituiscono requisiti strutturali della prestazione e la loro carenza determina l’esclusione, non potendo essere compensata mediante l’attribuzione di un punteggio inferiore.
- Quando la lex specialis impone al concorrente che invochi l’equivalenza di presentare una dichiarazione e una documentazione dimostrativa, l’omissione di tali adempimenti impedisce di fondare l’ammissione dell’offerta su un giudizio di equivalenza implicito.
- La verifica di equivalenza costituisce un giudizio preliminare di ammissibilità dell’offerta e deve logicamente precedere la valutazione comparativa e l’attribuzione dei punteggi; la stazione appaltante non può trasformare la difformità del prodotto in una semplice differenziazione del punteggio.
- Il giudizio di equivalenza deve essere specificamente motivato quando la documentazione tecnica non dimostri già la corrispondenza funzionale; una motivazione successiva alla valutazione delle offerte o all’impugnazione dell’aggiudicazione non può integrare retroattivamente l’originaria carenza motivazionale.
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