Cassazione Penale, Ordinanza n. 21776/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi e sul mancato confronto con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta non manifestamente illogica nel respingere le censure difensive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello. I motivi dedotti erano due: con il primo si contestava la prova dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la condotta non fosse sorretta dalla necessaria coscienza e volontà; con il secondo si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo era privo di specificità e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l'azione cosciente e volontaria dell'imputato e la persistenza della condotta. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti generico, perché non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p. e riproponeva in modo meramente reiterativo le doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La censura sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, perché i giudici di merito avevano già esaminato e disatteso le relative doglianze con motivazione non illogica.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici a pena di inammissibilità; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre censure già formulate senza indicare specificamente gli errori della motivazione.
- La doglianza sulla prova dell'elemento soggettivo non è ammissibile se non si misura con gli argomenti con cui il giudice di merito ha valorizzato la coscienza e volontà della condotta e la sua persistenza.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sostenuta da motivi specifici e non può consistere in una mera reiterazione delle deduzioni difensive già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando la motivazione di merito ha esaminato e disatteso le doglianze con argomenti non manifestamente illogici, il ricorso che si limiti a riproporle è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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