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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24520/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., aggravato dall'agevolazione dell'associazione mafiosa 'ndrangheta. I motivi principali erano: 1) insufficiente gravità indiziaria e mancata prova dell'elemento soggettivo, sostenendo che non potesse desumersi dal solo legame sentimentale con Giuseppe Penna né da conversazioni inter alios; 2) mancata prova della coscienza di agevolare l'associazione mafiosa rispetto all'aggravante 416-bis,1 c.p.; 3) mancanza delle esigenze cautelari e irragionevolezza/proporzionalità della misura, stante l'assenza di contatti attuali con i presunti correi (detenuti) e l'avvenuto sequestro della società tramite cui sarebbe stato commesso il reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure meramente ricognitive e riconducibili a una rivalutazione del materiale probatorio (attività non consentita nella sede di legittimità). Il Tribunale di riesame era stato ritenuto aver effettuato una motivazione accurata, valorizzando dichiarazioni testimoniali (Cella, Cingone) e l'intercettazione del 30/11/2011 che indicavano la consapevolezza della ricorrente di essere 'prestanome' e della centralità decisionale di Alvaro. Sulla aggravante, la Corte ha ritenuto logica la valutazione del Tribunale tenuto conto che Alvaro era sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale e ciò aveva ampia risonanza pubblica. Quanto alle esigenze cautelari, è stata confermata la sussistenza di un pericolo concreto e attuale (ripetuta intestazione delle quote, ruolo continuativo, possibilità di apertura/chiusura seriale di società), per cui la custodia in carcere risultava proporzionata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato contestato (falsa intestazione di beni/uso di prestanome). La Corte ha ritenuto sussistenti indizi rilevanti a carico della ricorrente, anche in ragione del suo ruolo formale nelle quote societarie e delle intercettazioni che ne indicavano la consapevolezza.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante)

    art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per l'agevolazione di associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo dell'aggravante potesse desumersi dal contesto (conoscenza della posizione di Alvaro, risonanza della misura di prevenzione) e non richiedesse una prova distinta e formale oltre agli indizi raccolti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al vizio di motivazione e alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente ricognitive e non atte a dimostrare illogicità decisiva nella motivazione del Tribunale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha riscontrato un pericolo concreto e attuale non eliminato dal sequestro della società.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché adempia agli obblighi previsti dal comma 1-bis (comunicazioni connesse alla custodia).

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione del materiale probatorio o delle intercettazioni: i motivi che si riducono a una riconsiderazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
  • L'elemento soggettivo richiesto per l'aggravante 'agevolazione di associazione mafiosa' può essere desunto dal contesto probatorio complessivo (ruolo formale nella società, dichiarazioni testimoniali, intercettazioni, conoscenza della posizione di esponenti mafiosi), non richiedendo sempre una prova diretta e autonoma della coscienza dell'agevolazione.
  • La qualifica di 'prestanome' o la mera intestazione continuativa di quote societarie, unitamente ad elementi oggettivi che evidenziano la centralità decisionale di terzi, può concorrere a formare la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari.
  • Il sequestro di una società non è di per sé sufficiente a neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato quando sia documentato un 'sistema' che prevede apertura/chiusura seriale di società o altre modalità organizzative che consentono la prosecuzione dell'attività illecita.
  • I motivi già decisi in precedenti impugnazioni e quelli meramente reiterativi possono essere dichiarati inammissibili; è importante proporre censure nuove e specifiche per scalfire il percorso motivazionale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e irrogare sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.

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