Sentenza n. 1113/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del provvedimento emesso il 19 agosto 2024 dal Responsabile Area 4 Edilizia Privata, Urbanistica, Demanio e Patrimonio del Comune di Marciana che ha comunicato alla società Traghetto ed alla sig.ra Angela Menicagli il diniego definitivo all’istanza di autorizzazione ex art. 46 cod. nav. acclarata in data 23.03.2023 al prot. 4448 del Comune di Marciana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria e la persona fisica indicata quale subentrante hanno impugnato il diniego comunale all'istanza di autorizzazione al subingresso ex art. 46 cod. nav. Il Comune aveva motivato il diniego richiamando l'esistenza di rilevanti debiti tributari comunali della società concessionaria e di società che avevano gestito la concessione, nonché le disposizioni regolamentari che consentono la decadenza della concessione per abusiva sostituzione del concessionario e per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o da leggi e regolamenti. Era stato inoltre richiamato il regolamento generale delle entrate comunali, che consente di rifiutare o revocare licenze, autorizzazioni e concessioni concernenti attività produttive o commerciali nei confronti di contribuenti non in regola con il pagamento dei tributi comunali. I ricorrenti hanno dedotto: falsa applicazione delle disposizioni regolamentari, sostenendo che non vi fosse stata abusiva sostituzione e che i debiti fossero imputabili ad altre società; mancata definizione di istanze di autotutela tributaria, con violazione del giusto procedimento e degli artt. 10-quater e 10-quinquies della l. 212/2000; difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito anche la scadenza della concessione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento di 3.000 euro oltre oneri di legge. Il primo motivo è stato respinto perché la società aveva riconosciuto la propria situazione debitoria sottoscrivendo una transazione relativa a debiti IMU, senza adempiere integralmente agli obblighi assunti. Il Comune ha inoltre documentato ulteriori avvisi di accertamento, sentenze tributarie sfavorevoli ai ricorrenti e un debito residuo quantificato in 44.414,47 euro, oltre ai debiti della società già autorizzata alla gestione provvisoria, avente il medesimo amministratore. Gli atti tributari risultavano non impugnati oppure confermati in sede giudiziaria; le istanze di autotutela erano state riscontrate dal Comune con atti non contestati. Il Collegio ha qualificato l'autorizzazione al subingresso ex art. 46 cod. nav. come esercizio di una potestà pubblica di natura sostanzialmente concessoria, soggetta a valutazione discrezionale dell'interesse pubblico al migliore utilizzo del bene demaniale. Ha quindi ritenuto applicabili le disposizioni regolamentari comunali sulla decadenza e sul rifiuto o revoca delle concessioni in caso di irregolarità tributaria, anche alla luce dell'art. 15-ter del d.l. 34/2019. Il secondo motivo è stato respinto perché il Comune aveva dimostrato di aver risposto alle istanze di autotutela. Il terzo motivo è stato respinto poiché il diniego era motivato dall'assenza di interesse pubblico al subingresso: il trasferimento avrebbe privato la società concessionaria dell'unica fonte di reddito, rendendo più difficile il recupero dei tributi dovuti. Tale valutazione rientra nella discrezionalità amministrativa propria del rilascio o della sostituzione del concessionario e non presentava profili di eccesso di potere sindacabili dal giudice. La questione della scadenza della concessione è stata prospettata dal Comune, mentre la decisione è stata fondata sull'infondatezza delle censure contro il diniego.
Norme richiamate
art. 46 cod. nav.
Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
L'autorizzazione al subingresso implica una valutazione discrezionale dell'autorità concedente sull'interesse pubblico al migliore utilizzo del bene demaniale e partecipa della natura del potere concessorio originario.
art. 45-bis cod. nav.
Richiamato in relazione alla precedente gestione provvisoria della concessione da parte di altra società.
art. 15-ter d.l. 34/2019
Consente ai Comuni di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di titoli abilitativi alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di subingresso.
art. 10-quater l. 212/2000
Richiamato dai ricorrenti tra le norme che sarebbero state violate in relazione alla gestione delle istanze di autotutela tributaria; la censura è stata respinta.
art. 10-quinquies l. 212/2000
Richiamato dai ricorrenti tra le norme che sarebbero state violate in relazione alla gestione delle istanze di autotutela tributaria; la censura è stata respinta.
art. 3, comma 1, l. 118/2022
Richiamato dal Comune in relazione alla dedotta scadenza della concessione demaniale.
art. 14, comma 1, lett. e) e f), Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo
Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione: e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o da regolamenti, statali, regionali o comunali.
Le disposizioni sono state ritenute applicabili quale base regolamentare per valutare negativamente il subingresso in presenza di inadempimenti tributari connessi alla concessione.
art. 13, comma 5, Regolamento generale delle entrate comunali
Al contribuente non in regola con il pagamento dei tributi comunali possono essere rifiutate o revocate: licenze, autorizzazioni o concessioni concernenti attività produttive o commerciali ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
La disposizione consente il rifiuto o la revoca di concessioni concernenti attività produttive o commerciali nei confronti del contribuente non in regola con i tributi comunali.
Massime di principio
- L'autorizzazione al subingresso in una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 46 cod. nav. non costituisce un atto meramente vincolato, ma comporta una valutazione discrezionale dell'autorità concedente sulla conformità dell'operazione all'interesse pubblico al migliore utilizzo del bene demaniale.
- Il subingresso nella concessione demaniale marittima, comportando la sostituzione soggettiva nel rapporto concessorio, partecipa della natura della concessione originaria e consente all'amministrazione di ponderare gli interessi pubblici connessi alla regolare gestione del demanio.
- La comprovata sussistenza di debiti tributari comunali liquidi ed esigibili, connessi alla gestione della concessione, può giustificare il diniego dell'autorizzazione al subingresso quando la normativa statale e regolamentare consente di subordinare il rilascio o la permanenza delle concessioni alla regolarità del pagamento dei tributi locali.
- La valutazione dell'interesse pubblico al subingresso è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti propri del controllo sulla discrezionalità amministrativa; in assenza di illogicità, irragionevolezza o altri concreti vizi di eccesso di potere, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- La contestazione della situazione debitoria non è idonea a escludere il presupposto del diniego quando il debito risulta riconosciuto mediante transazione, documentato da atti tributari non impugnati o confermati giudizialmente e non integralmente adempiuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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