Cassazione Civile, Ordinanza n. 23320/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al classamento di un’unità immobiliare sita nel Comune di Noli. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e all’art. 3 della L. n. 53/1994, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nulla, e quindi sanabile ex art. 156 c.p.c., la notificazione dell’atto di appello eseguita dal difensore della contribuente via PEC. Secondo la ricorrente, nel 2015 tale modalità di notifica non era ancora prevista per il processo tributario, sicché la notificazione doveva considerarsi inesistente e priva di effetti. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di sottoscrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sia quelle fondate sul preteso mancato rispetto del Protocollo d’intesa con il CNF, sia quelle relative all’errata indicazione degli estremi della sentenza impugnata. Nel merito, ha accolto il motivo dell’Agenzia: ha affermato che, nel processo tributario e con riferimento all’anno 2015, la notifica dell’appello a mezzo PEC eseguita dal difensore della parte era da considerarsi inesistente, non già nulla, perché la disciplina specifica del processo tributario telematico non era ancora operativa nella Regione Liguria. Da ciò ha tratto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perché il processo non avrebbe potuto essere proseguito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre la controricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge dedotto dall’Agenzia.
artt. 16, 38 e 51 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati come norme del processo tributario asseritamente violate per l’erronea qualificazione della notifica via PEC dell’appello.
art. 3 L. n. 53/1994
La Corte lo interpreta nel senso che la disciplina della notifica via PEC per il processo civile non si estende automaticamente al processo tributario se non nei limiti espressamente previsti.
art. 1 L. n. 53/1994
La disposizione, come modificata, consente la notifica via PEC negli ambiti contemplati, ma non fonda di per sé l’ammissibilità di tale forma nel processo tributario in mancanza di specifica disciplina.
art. 3-bis L. n. 53/1994
La Corte valorizza la sua disciplina speciale e le esclusioni previste per ribadire che le regole tecniche della notifica PEC del processo civile non erano applicabili al processo tributario in assenza di norme ad hoc.
art. 156 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la sanatoria per nullità possa operare, perché la notifica era inesistente e non meramente nulla.
d.m. 4 agosto 2015
Le disposizioni tecniche del processo tributario telematico sono state adottate solo con questo decreto, con attivazione sperimentale successiva e non ancora operativa in Liguria nel 2015.
art. 382 c.p.c.
Fondamento della cassazione senza rinvio, poiché il processo non avrebbe potuto essere proseguito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello a mezzo PEC da parte del difensore è ammissibile solo quando una disciplina specifica lo consenta espressamente; non è sufficiente il rinvio alle regole della notificazione civile.
- Quando una forma di notificazione non è ancora prevista o operativa nel processo applicabile, l’atto non è nullo ma inesistente, con conseguente inidoneità a produrre effetti processuali e impossibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c.
- L’errore nell’indicazione degli estremi della sentenza impugnata non determina inammissibilità del ricorso per cassazione se non vi è dubbio sull’identificazione della decisione e la controparte ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.
- L’accoglimento del motivo che esclude l’esistenza dell’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e può condurre alla cassazione senza rinvio per impossibilità di prosecuzione del processo.
- Le censure e le eccezioni di inammissibilità fondate su protocolli organizzativi o su irregolarità formali non assumono autonoma rilevanza processuale se non trovano base nelle norme del codice di rito.
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