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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30822/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 1986 dichiarata inefficace per difetto di poteri rappresentativi della parte che vi aveva agito. Il Tribunale aveva condannato l'altra parte al risarcimento di euro 3.000,00, ritenendo che l'attrice avesse fatto affidamento sulla validità dell'atto. In appello, la decisione fu riformata; poi, su ricorso per cassazione, la sentenza di secondo grado fu cassata con rinvio perché la controparte non era legittimata a far valere il difetto di rappresentanza dell'odierno ricorrente, spettando tale eccezione al solo rappresentato. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha però rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il danno non fosse stato né allegato in modo specifico né provato, e ha compensato o posto a carico del ricorrente le spese. Il ricorrente ha censurato: 1) violazione del giudicato e dell'art. 394 c.p.c., sostenendo che il diritto al risarcimento fosse ormai coperto da giudicato e che in rinvio non potesse riesaminarsi l'an debeatur; 2) motivazione apparente/contraddittoria, perché la Corte avrebbe escluso l'allegazione del danno in contrasto con gli atti, mentre la domanda risarcitoria era stata proposta anche per i pregiudizi derivanti dalla distruzione di manufatti realizzati in esecuzione della scrittura; 3) erronea regolazione delle spese, assumendo che la controparte non fosse totalmente vittoriosa e che non potessero essere poste a suo carico le spese di primo grado, di CTU, di appello e di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità e quella di carenza di procura. Nel merito ha affermato che la precedente cassazione aveva eliminato solo la motivazione relativa al difetto di poteri del ricorrente, ma non aveva definitivamente accertato il diritto al risarcimento. Nel giudizio di rinvio era quindi ancora necessario verificare il merito della domanda risarcitoria, compreso il profilo del danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Ha escluso la violazione del giudicato, osservando che l'appello incidentale aveva investito anche il capo sull'an debeatur e non solo il quantum, e che non vi era violazione dell'art. 394 c.p.c. Quanto alla prova del danno, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui non era stato allegato/provato uno specifico pregiudizio ulteriore rispetto all'inefficacia della scrittura, né uno sconfinamento che giustificasse ulteriori voci di danno. Infine, ha ritenuto corretta la regolazione delle spese, ricordando che il giudice di rinvio deve valutare la soccombenza all'esito globale del processo e può compensare o porre spese a carico anche della parte vittoriosa in un singolo grado se complessivamente soccombente. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con avviso dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha esaminato le censure nei limiti propri dei vizi dedotti.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato; la Corte ha escluso che nel caso vi fosse un giudicato sul diritto al risarcimento.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per dedurre il giudicato interno; la Corte ha negato che il capo sul risarcimento fosse coperto da giudicato.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per contestare la proposizione di questioni nuove in rinvio; la Corte ha escluso la violazione poiché la questione del danno era ancora devoluta al giudice del rinvio.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite; la Corte ha affermato che la violazione è censurabile solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ha ribadito il potere discrezionale del giudice di merito nella ripartizione o compensazione in base alla soccombenza complessiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, l'ambito del decidere è determinato dalla cassazione rescindente: il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato, ma può riesaminare i profili della domanda che non siano stati definitivamente coperti da giudicato o comunque non siano stati decisi in modo irrevocabile.
  • L'impugnazione che investe il capo sul quantum può devolvere anche il capo sull'an debeatur quando quest'ultimo ne costituisce il necessario antecedente logico-giuridico; non si forma quindi un giudicato sul diritto al risarcimento se tale punto resta coinvolto dal devolutum.
  • Il danno patrimoniale da responsabilità civile non può essere riconosciuto in astratto: il danneggiato deve allegare e provare non solo il fatto generatore, ma anche il danno-conseguenza specifico di cui chiede il ristoro.
  • L'affidamento nella validità di un contratto poi inefficace non basta, da solo, a fondare la condanna risarcitoria se nel processo non sono specificamente allegati e dimostrati i concreti pregiudizi patrimoniali sofferti.
  • In tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve guardare all'esito globale della lite e non all'esito dei singoli gradi; può quindi compensare le spese o porle a carico della parte che, pur vittoriosa in una fase, risulti complessivamente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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