Ordinanza n. 924/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di Rigetto (Prefettura Caserta - SUI - Immigrazione - Prot. Uscita N.0022915 del 18/02/2026) Codice Pratica: P-CE/L/N/2025/109457 - mod. VB- dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Caserta – Sportello unico per l'immigrazione che ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno. In sede cautelare ha dedotto profili di difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la complessiva capacità economica e assunzionale del datore di lavoro. È stato documentato che l'azienda aveva ricevuto indennizzi per l'abbattimento di capi a causa della brucellosi, elementi da considerare nella valutazione economica complessiva, e che il datore di lavoro si era reso disponibile a produrre ulteriore documentazione, poi depositata a sostegno della propria capacità assunzionale. È stata inoltre contestata la rilevanza ostativa del mancato rispetto del termine per la presentazione della richiesta, richiamando l'orientamento secondo cui tale termine ha natura sollecitatoria e non perentoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego. Ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che la valutazione amministrativa avrebbe dovuto considerare gli indennizzi percepiti dall'azienda e la documentazione relativa alla sua complessiva capacità assunzionale. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, anche nella conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per presentare la richiesta non sia perentorio: il suo mancato rispetto non può costituire, da solo, causa di rigetto, dovendo essere svolta una valutazione complessiva della posizione del richiedente. La decisione non definisce il merito, rinviato alla seconda udienza del mese di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha consentito al TAR di accogliere l'istanza e sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La controversia riguarda la conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; il testo non esplicita ulteriori specifiche interpretazioni della disposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il termine per la presentazione della richiesta ha natura sollecitatoria e non perentoria; il suo mancato rispetto, da solo, non legittima il rigetto dell'istanza, imponendo una valutazione complessiva della posizione del richiedente.
- La valutazione della capacità economica e assunzionale del datore di lavoro deve essere complessiva e può includere gli indennizzi ricevuti per eventi che abbiano inciso sull'attività aziendale, ove tali elementi siano documentati e rilevanti.
- Quando nel procedimento emergano elementi documentali potenzialmente decisivi e il datore di lavoro si renda disponibile a produrre ulteriore documentazione, il rigetto dell'istanza senza un adeguato esame di tali elementi può integrare difetto di istruttoria e di motivazione.
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