Cassazione Civile, Ordinanza n. 35229/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una docente che, avendo prestato servizio scolastico con una pluralità di contratti a tempo determinato, aveva chiesto il riconoscimento di un trattamento economico parametrato a quello del personale di ruolo, in ragione dell’anzianità maturata durante i rapporti a termine; in origine aveva anche domandato la conversione del rapporto e il risarcimento dei danni per la reiterazione delle supplenze. Il Tribunale aveva accolto la pretesa economica e la Corte d’appello di Bari aveva rigettato sia l’appello principale della lavoratrice sia quello incidentale delle amministrazioni, confermando il diritto alla perequazione retributiva e affermando che la disciplina nazionale sul servizio preruolo doveva essere disapplicata nella parte in cui riconosceva solo parzialmente l’anzianità. Con un unico motivo di ricorso ex art. 360, n. 3 c.p.c., le amministrazioni hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che tale norma non discriminerebbe il docente precario, poiché contiene già elementi di favore per il lavoratore (come il computo di 180 giorni come anno di servizio e l’equiparazione di alcune supplenze al servizio a tempo pieno) e risulterebbe conforme anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare alla sentenza Motter. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo censurava la disapplicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, ma la sentenza impugnata aveva deciso su una questione diversa: il diritto del personale a termine, in pendenza del rapporto, a una perequazione retributiva rispetto al personale stabilizzato che svolga mansioni equivalenti. La richiamata disciplina del servizio preruolo era stata evocata dalla Corte d’appello solo ad abundantiam, mentre la ratio decidendi effettiva si fondava sull’assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento economico e giuridico tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato durante il periodo di svolgimento del rapporto a termine. Poiché il ricorso non colpiva questa effettiva ragione decisoria, è stato ritenuto carente di specifica attinenza al decisum e quindi inammissibile. Non sono state liquidate spese perché la resistente era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il rito camerale non partecipato e per la proposta del relatore notificata alle parti.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
disciplina il riconoscimento del servizio preruolo per il personale docente; nel caso concreto era però estranea alla decisione di merito effettivamente resa, essendo la domanda accolta riferita alla perequazione retributiva in pendenza di rapporto a termine.
art. 569 d.lgs. n. 297/1994
richiamato quale disciplina del riconoscimento del servizio preruolo per il personale ATA, ma considerato irrilevante rispetto al decisum.
art. 526 d.lgs. n. 297/1994
evocato come norma di riferimento del criterio contrattuale che parametrava la retribuzione del personale a termine al trattamento iniziale del personale di ruolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE
richiamata come base sovranazionale delle pretese del lavoratore a termine in materia di parità di trattamento.
artt. 485 e seguenti d.lgs. n. 297/1994
regolano la ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo, istituto distinto dalla pretesa di perequazione retributiva in corso di rapporto a termine.
artt. 569 e seguenti d.lgs. n. 297/1994
disciplinano la ricostruzione della carriera del personale ATA dopo la stabilizzazione, distinta dalla questione decisa.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo di ricorso che non censuri la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si rivolga a una questione diversa o solo marginalmente evocata nella motivazione.
- Una censura è priva di interesse quando investe un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam, poiché tale argomentazione non incide sul dispositivo e non produce effetti giuridici autonomamente impugnabili.
- Nel lavoro scolastico a tempo determinato, la pretesa alla perequazione retributiva durante la pendenza del rapporto è distinta dalla successiva domanda di ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo; i due rimedi hanno presupposti, fonti e discipline differenti.
- La valutazione di legittimità della disciplina interna sul trattamento economico del personale a termine deve concentrarsi sull’esistenza o meno di ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento rispetto ai lavoratori stabilizzati che svolgono mansioni equivalenti.
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