Sentenza del 19/02/2019 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RISCOSSIONE - Cartella esattoriale definitiva - Prescrizione dei crediti accertati - Termine quinquennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che i crediti accertati nella cartella esattoriale definitiva sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c., e non al termine ordinario decennale. La definitività della cartella per mancata impugnazione non comporta l'equiparazione al giudicato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione dei crediti contenuti in una cartella esattoriale divenuta definitiva per mancata impugnazione. La questione è se tale definitività produca gli effetti di un giudicato, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale, oppure se continui ad applicarsi il termine di prescrizione previsto per la specifica tipologia di credito. La sentenza afferma che la mancata impugnazione della cartella non equivale a una sentenza passata in giudicato e, pertanto, non trasforma automaticamente il termine prescrizionale in decennale.
Norme richiamate
Art. 2948, comma 4, codice civile
Prevede il termine di prescrizione quinquennale per i crediti periodici e per gli interessi; nel caso esaminato, tale termine è stato ritenuto applicabile ai crediti contenuti nella cartella, nonostante la sua definitività per mancata impugnazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016
Ha chiarito che la cartella non impugnata non è equiparabile a un provvedimento giudiziario passato in giudicato e che la prescrizione resta quella propria del credito sottostante.
Cassazione, sentenza n. 30362/2018
Conferma l'applicazione del termine prescrizionale relativo alla natura del credito, escludendo che la definitività della cartella comporti automaticamente il termine decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella esattoriale la rende definitiva ai fini della riscossione, ma non la trasforma in una sentenza passata in giudicato.
- Per determinare la prescrizione occorre guardare alla natura del credito originario e applicare il relativo termine, senza presumere automaticamente il termine decennale.
- Per i crediti soggetti a prescrizione quinquennale, il termine può maturare anche dopo la definitività della cartella, se nel frattempo non intervengono validi atti interruttivi notificati al debitore.
- In una situazione analoga è necessario verificare la data di definitività della cartella, gli eventuali atti successivi di riscossione e la loro regolare notificazione, oltre alla specifica disciplina prescrizionale del credito.
- La regola può subire eccezioni quando intervenga un vero titolo giudiziale passato in giudicato o un altro titolo cui la legge attribuisca espressamente efficacia esecutiva e prescrizione decennale.
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