Cassazione Civile, Ordinanza n. 34324/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un atto di contestazione con cui l'Ufficio aveva irrogato una sanzione pari al 50% delle somme dovute a titolo di tributo e non versate nel termine del 31.12.2011, dopo l'adesione al condono fiscale di cui alla L. 289/2002 e il successivo inadempimento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione ritenendo mancante la prova della notificazione dell'appello, poiché dagli atti non risultavano la data di spedizione dell'avviso di giacenza o quella di deposito del plico presso l'ufficio postale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, dell'art. 40 d.P.R. 655/1982, dell'art. 8 L. 890/1982 e dell'art. 291 c.p.c., lamentando che la CTR avesse dichiarato improcedibile l'appello nonostante fosse stata prodotta la prova dell'invio della raccomandata e della compiuta giacenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, una volta provato l'invio della raccomandata, l'assenza nella documentazione della data relativa all'avviso di giacenza non integra un vizio insanabile della notificazione. Se la CTR avesse ritenuto sussistente una nullità del procedimento notificatorio, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., e non dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale tributaria sulla notificazione dell'atto di impugnazione; la sua violazione è dedotta per contestare la declaratoria di improcedibilità
art. 40 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
richiamato insieme alle norme sulla notificazione postale come parametro della censura
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
la disciplina della notificazione a mezzo posta impone il deposito del plico e l'avviso al destinatario in caso di temporanea assenza
art. 291 c.p.c.
se la notificazione è nulla e non inesistente, il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto, non dichiarare l'improcedibilità
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
L. 289/2002
richiamata come fonte del condono fiscale cui il contribuente aveva aderito, con successivo inadempimento
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, la prova dell'invio della raccomandata e della compiuta giacenza esclude, di regola, che possa parlarsi di inesistenza della notificazione solo per la mancanza di alcuni dati formali nell'avviso o nella documentazione depositata.
- L'assenza della data nell'attestazione di compiuta giacenza o di elementi analoghi può integrare, al più, una nullità della notificazione, non un vizio insanabile che giustifichi la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudice rilevi una nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anziché arrestarsi con una pronuncia di improcedibilità.
- L'avviso di ricevimento nelle notificazioni postali è prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale indispensabile al punto da trasformarne automaticamente la mancanza in inesistenza dell'atto notificatorio.
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