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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13369 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli immobili situati nel porto franco di Trieste, sostenendo che gli immobili avrebbero dovuto essere classificati catastalmente in categoria E, con conseguente esenzione dall'imposta, anziché in categoria D. Ha inoltre contestato la legittimazione del Comune e lamentato il mancato esame di una precedente sentenza della CTR che aveva riconosciuto la categoria E per alcuni immobili portuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che, ai fini dell'ICI, il Comune deve applicare la rendita e la categoria catastale definitive vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposta. Le contestazioni relative al classamento e alla rendita devono essere rivolte tempestivamente all'Agenzia del Territorio, non al Comune in sede di impugnazione dell'avviso ICI. La società non aveva impugnato nei termini il precedente classamento in categoria D, divenuto definitivo. La successiva sentenza sulla categoria E riguardava inoltre un diverso atto di variazione catastale e solo in parte gli immobili oggetto degli avvisi. La società è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione.

    La base imponibile ICI deve essere determinata sulla rendita catastale vigente all'inizio dell'anno d'imposta. Il Comune non può discostarsi da una rendita e da una categoria catastale divenute definitive.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b)

    La disposizione prevede ipotesi di esenzione dall'ICI per determinati immobili, ma l'esenzione dipende dalla classificazione catastale oggettiva dell'immobile.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 e seguenti

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla classificazione catastale degli immobili appartenenti a particolari complessi immobiliari, ma la Corte ha ritenuto decisiva la definitività del classamento applicato negli anni oggetto di imposizione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    La legittimazione passiva nel processo tributario spetta all'ente che ha emesso l'atto impugnato; tuttavia, ciò non consente di contestare davanti al Comune la rendita o il classamento catastale, che devono essere impugnati contro l'amministrazione catastale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata ammissione della sentenza prodotta, poiché il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio e prodotto in ogni fase. Tuttavia, tale errore non ha inciso sull'esito, poiché la precedente decisione riguardava annualità, atti e immobili non coincidenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando si contesta la rendita o la categoria catastale, occorre impugnare tempestivamente l'atto di classamento nei confronti dell'amministrazione catastale competente; non è normalmente possibile sollevare la stessa contestazione per la prima volta contro l'avviso comunale d'imposta.
  • Il Comune deve applicare la rendita catastale definitiva vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, anche se il contribuente ritiene che il classamento sia errato.
  • L'esenzione fiscale collegata alla categoria catastale dipende dalla classificazione oggettivamente risultante in catasto. Un immobile censito in categoria D, anziché E, non beneficia dell'esenzione prevista per la categoria E finché il classamento non viene modificato.
  • Una successiva sentenza catastale o tributaria può produrre effetti solo nei limiti degli atti, degli immobili e delle annualità cui si riferisce; non si estende automaticamente a periodi precedenti basati su un classamento definitivo diverso.
  • Anche quando il giudice commette un errore processuale, come la mancata valutazione di una sentenza rilevante, il ricorso può comunque essere respinto se tale errore non è decisivo per il risultato finale.
  • Chi deduce in cassazione una questione non esaminata nei gradi precedenti deve indicare con precisione dove e come l'abbia proposta, consentendo alla Corte di verificarne l'effettiva tempestività.

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