Sentenza del 26/02/2018 n. 2145 - Comm. Trib. Prov. Catania
Credito di imposta - Dichiarazione omessa - Disconoscimento - Iscrizione a ruolo non preceduta da accertamento - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta illegittima nella parte in cui il credito d'imposta è stato disconosciuto mediante immediata iscrizione a ruolo, senza un previo atto impositivo o una comunicazione preventiva. Il disconoscimento del credito richiedeva infatti l'emissione di un avviso di accertamento o almeno di un avviso bonario. La sentenza si pone in linea con Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2011, n. 11712.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento o, almeno, di un avviso bonario. Sebbene la dichiarazione relativa all'annualità interessata fosse omessa, l'Amministrazione aveva disconosciuto un credito d'imposta e preteso direttamente il pagamento delle somme, senza consentire al contribuente di conoscere preventivamente le ragioni della pretesa e di contestarle.
Norme richiamate
Disciplina dell'iscrizione a ruolo e degli atti di recupero tributario
Il disconoscimento di un credito d'imposta non può essere fatto valere direttamente mediante iscrizione a ruolo quando richiede una valutazione sostanziale della posizione del contribuente. Occorre un previo atto che esponga la pretesa e consenta il contraddittorio o comunque la difesa del contribuente.
Cassazione civile, Sezione tributaria, 27 maggio 2011, n. 11712
La giurisprudenza ritiene illegittima l'iscrizione diretta a ruolo delle somme derivanti dal disconoscimento di un credito d'imposta, in assenza di un precedente avviso di accertamento o almeno di un avviso bonario.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione non autorizza automaticamente l'Amministrazione a iscrivere direttamente a ruolo ogni somma ritenuta dovuta.
- Quando l'Amministrazione disconosce un credito d'imposta, soprattutto se deve valutarne presupposti, spettanza o documentazione, deve normalmente notificare un atto preventivo adeguatamente motivato.
- L'iscrizione diretta a ruolo è illegittima se sostituisce un avviso di accertamento necessario per rendere conoscibili al contribuente le ragioni della pretesa.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se il credito sia stato semplicemente liquidato sulla base di dati dichiarati oppure sostanzialmente contestato: nel secondo caso può essere necessaria una preventiva attività di accertamento.
- La mancanza dell'atto preventivo può incidere sulla validità della cartella o dell'iscrizione a ruolo, consentendo al contribuente di contestarla per violazione delle garanzie procedimentali e del diritto di difesa.
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