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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02660/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (vendite simulate di due immobili della società Edil Senese s.r.l. unipersonale). Il ricorrente deduceva, con un unico motivo articolato: l'inutilizzabilità e l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste Carlo Bianchi (sostenendo che fosse di fatto coimputato e quindi avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati e escusso con difensore), la mancanza di prova di un contributo concorsuale dell'imputato e dell'utile economico derivante dalle operazioni, vizi nella motivazione sul trattamento sanzionatorio (domandando pena al minimo edittale e riconoscimento delle attenuanti generiche), nonché violazioni e malapplicazioni di norme penali e processuali richiamate (artt. 63, 62-bis, 110, 132, 133 cod. pen.; artt. 216, 219, 223 r.d. n. 267; artt. 606 e 335 cod. proc. pen. ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fondato la responsabilità dell'imputato su un compendio probatorio plurimo e documentale (relazione e deposizione del curatore fallimentare, documentazione contabile, bancaria e notarile, atti di compravendita, sentenza di condanna di altri amministratori), non riconoscendo alla deposizione di Bianchi rilievo decisivo; ha giudicato non decisive le doglianze sulla mancata iscrizione di Bianchi nel registro degli indagati, sul mancato vantaggio economico diretto per Casella e sulla mancata azione revocatoria da parte della curatela. Quanto alla pena, ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata in relazione all'entità della distrazione e alle aggravanti riconosciute. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la condotta dell'imputato è stata valutata come contributo concorsuale alle operazioni distrattive.

  • artt. 216, 219, 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Norme che disciplinano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la sentenza ha applicato tali disposizioni per la condanna relativa alle vendite simulate e alla distrazione di beni sociali.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Consente l'interruzione dell'esame del teste se emergono indizi di reità a suo carico; la Corte ha ritenuto che l'interruzione non determini automaticamente l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni quando non risultino prove che la persona fosse indagata o imputata all'epoca dell'audizione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Registro degli indagati: la Corte ha rilevato che l'assenza di iscrizione non vale automaticamente a rendere inutilizzabili le dichiarazioni, trattandosi di accertamento in fatto soggetto al sindacato limitato della legittimità se adeguatamente motivato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Censure dedotte in cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto/procedura; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a travolgere il compendio probatorio.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di commisurazione della pena e criteri di determinazione del concreto trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito, valida se adeguatamente motivata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione in cassazione: il ricorso era enunciato nei limiti richiesti per la motivazione, ma le censure sono risultate aspecifiche rispetto alla motivazione di merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione di un teste che successivamente emerga come potenzialmente implicato non è automaticamente inutilizzabile: occorre valutare se al momento della audizione vi fossero indizi di reità e se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato tale valutazione; tale accertamento di fatto è sottratto al sindacato di legittimità se motivato.
  • La responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere affermata anche in assenza di prova di un vantaggio economico diretto per il concorrente, quando risulti che costui abbia consapevolmente partecipato a operazioni distrattive che hanno depauperato il patrimonio sociale a danno dei creditori.
  • La testimonianza di un soggetto potenzialmente di parte o con risentimenti personali non è sufficiente in sé a inficiare una condanna se il giudice di merito basa la decisione su un complesso probatorio plurimo e documentale; il ricorrente deve indicare con precisione in che modo la testimonianza, se esclusa o disattesa, determini un travisamento del giudizio probatorio complessivo.
  • L'omessa esperibilità dell'azione revocatoria da parte del curatore non esclude automaticamente l'esistenza di un danno di rilevante gravità: la scelta di non esercitare l'azione può dipendere da valutazioni costi/benefici e da difficoltà di prova, senza incidere sul giudizio di antigiuridicità della condotta distrattiva.
  • La determinazione della pena è apprezzamento discrezionale del giudice di merito; per contestarla in cassazione occorre dimostrare che la motivazione sia illogica, contraddittoria o manifestamente arbitraria, non semplicemente che esistano circostanze prospettate dall'imputato non valutate.
  • In sede di impugnazione, le censure generiche e aspecifiche sulla motivazione o sulla prova sono destinate a fallire: il ricorrente deve spiegare concretamente come e perché le singole argomentazioni di merito siano vizianti e incidano sul risultato processuale.

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