Cassazione Penale, Sentenza n. 32857/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo: (1) vizio di motivazione in relazione all'episodio del 6 gennaio 2014, sostenendo che, una volta dichiarati estinti per prescrizione i reati commessi fino al 27 ottobre 2013, doveva applicarsi la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (2) violazione di legge ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p., perché la Corte di merito avrebbe inflitto una pena superiore rispetto alla pena base così come individuata dal Tribunale.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte di cassazione ha confermato che le violazioni precedenti, benché dichiarate prescritte, potevano essere prese in considerazione per valutare l'abitualità della condotta e quindi per escludere l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; la prescrizione non elimina la rilevanza di tali fatti ai fini dell'accertamento dell'abitualità. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la pena inflitta dalla Corte d'appello è stata determinata scorporando gli aumenti relativi alla continuazione (dichiarata estinta per prescrizione), per cui la pena per la violazione residua è la stessa individuata dal Tribunale, senza violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 6, comma 6, L. n. 401/1990
Costituisce la norma penale violata in più occasioni; le violazioni pregresse, anche se dichiarate prescritte, sono relevanti per valutare la ripetizione della stessa condotta.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica se sussiste l\'abitualità della condotta; la Corte ha ritenuto legittimo valutare ai fini dell\'abitualità anche reati della stessa indole dichiarati prescritti nel medesimo procedimento.
art. 597, comma 3, c.p.p.
Regola i limiti di revisione della pena in appello; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché l\'aumento relativo alla continuazione è stato scorporato e la pena residua corrisponde alla pena base determinata dal Tribunale.
art. 616 c.p.p.
Consente di irrogare spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese processuali.
art. 23, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi della norma; non incide sulla decisione di merito ma attesta la forma della conclusione del PM.
Massime di principio
- La prescrizione del reato non impedisce che fatti analoghi, anche se dichiarati prescritti nello stesso procedimento, siano valutati ai fini dell\'accertamento dell\'abitualità della condotta.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando l\'accertamento dell\'abitualità rileva comportamenti ripetuti della stessa indole, anche se singolarmente di tenue entità.
- In sede di appello la corte può adeguare la pena scorporando aumenti relativi a fatti estinti per prescrizione; ciò non costituisce violazione dell\'art. 597 c.p.p. se la pena residua coincide con la pena base del giudice di primo grado.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi risultano manifestamente infondati; in tali casi il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
- Nel valutare misure di non punibilità o attenuanti che richiedono la verifica della "non abitualità", il giudice può considerare l\'insieme degli atti commessi nello stesso procedimento, indipendentemente dalla loro estinzione per prescrizione.
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