Cassazione Civile, Ordinanza n. 18685/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento sintetico per IRPEF 2008 con il quale l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito dichiarato, valorizzando sia gli indici di capacità contributiva del redditometro sia alcune spese ritenute non giustificate: un versamento di euro 270.000,00 per un preliminare di acquisto di un appartamento poi intestato alla figlia, un acquisto di autovettura per euro 55.000,00 e un ulteriore acquisto immobiliare per euro 700.000,00 effettuato nel 2010. Il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale in primo grado; in appello la CTR aveva confermato la legittimità dell'accertamento e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, che secondo lui avrebbe dovuto comportare nullità; 2) violazione dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. 600/1973 per avere la CTR considerato anche una spesa sostenuta nel 2010, quindi successiva all'anno d'imposta 2008; 3) violazione dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo di avere provato la natura non reddituale delle somme impiegate e che l'onere probatorio fosse stato mal valutato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che, per gli accertamenti sintetici relativi all'anno d'imposta 2008, esistesse un obbligo di previo contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità, poiché tale garanzia è stata introdotta solo per i periodi d'imposta successivi (dal 2009). Ha inoltre ritenuto correttamente utilizzabile la spesa del 2010 ai fini della ricostruzione sintetica del reddito 2008, in quanto il meccanismo dell'art. 38, quinto comma, considera la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta nell'anno e la ripartisce in quote costanti nell'anno stesso e nei quattro precedenti, includendo quindi il 2008 nel quadriennio rilevante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo applicabile all'anno d'imposta 2008 l'accertamento sintetico poteva essere fondato su elementi indicativi di capacità contributiva senza previo contraddittorio obbligatorio; la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di effettuazione e nei quattro precedenti.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al contraddittorio preventivo, ma la Corte esclude che, nella fattispecie e per il regime ratione temporis, la sua violazione integri nullità dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di legittimità dedotti per violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova della natura non reddituale delle somme, ma la Corte reputa il motivo inammissibile perché diretto a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento sintetico.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per lamentare un'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che disciplina il rito camerale nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Ha introdotto il contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico, con applicazione solo dal periodo d'imposta 2009.
L. 30 luglio 2010, n. 122
Legge di conversione del d.l. 78/2010, richiamata per la disciplina del nuovo art. 38, comma 7.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo quando sia previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis; per gli anni d'imposta anteriori all'introduzione espressa dell'obbligo, la sua omissione non comporta nullità dell'avviso.
- Ai fini del redditometro, le spese per incrementi patrimoniali rilevano con riferimento all'anno in cui sono sostenute e si presumono finanziate con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno della spesa e nei quattro precedenti; pertanto una spesa successiva all'anno oggetto di accertamento può essere comunque indizio della capacità contributiva di quell'anno, se rientra nel quadriennio considerato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; il motivo è inammissibile quando, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere un diverso apprezzamento delle prove.
- Nel giudizio tributario, la dimostrazione della provenienza non reddituale delle somme utilizzate per spese sintomatiche di capacità contributiva grava sul contribuente, ma la censura in cassazione deve colpire un vero errore di diritto e non una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
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