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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-355/24

Order of the Court of 24 September 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-355/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di filtro ex articolo 58a dello Statuto, ha respinto la richiesta di Puma SE di far proseguire il ricorso contro la sentenza del Tribunale relativa a un disegno comunitario. Ha ritenuto che le censure sulla divulgazione del disegno anteriore e sull’onere della prova, pur formulate come questioni di diritto, non fossero sviluppate in modo sufficiente per dimostrare un problema significativo per il diritto UE. Le contestazioni rivolte agli accertamenti di fatto del Tribunale non potevano, inoltre, giustificare l’autorizzazione del ricorso.

Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancato accesso dell’impugnazione perché il ricorso non dimostra un मुद्दo significativo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura.

La questione giuridica

Se il ricorso di Puma SE contro la sentenza del Tribunale in materia di nullità di un disegno comunitario sollevasse questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare: (i) sulla nozione di divulgazione del disegno anteriore ai fini degli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002; (ii) sulla ripartizione dell’onere della prova nella dimostrazione della divulgazione e della conoscibilità da parte degli ambienti specializzati; (iii) sulla possibilità per il Tribunale o per EUIPO di fondare accertamenti su ipotesi relative a caratteristiche non visibili del disegno anteriore.

Principio di diritto

Nel sistema dell’articolo 58a dello Statuto, l’appello contro una decisione del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO può proseguire solo se il ricorrente dimostra in modo concreto e dettagliato che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere affermazioni generali, o censure dirette a contestare apprezzamenti di fatto del Tribunale, non sono sufficienti. Poiché Puma non ha illustrato con precisione in che modo i motivi dedotti sull’articolo 6 e sull’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 presentassero una siffatta rilevanza sistemica, la Corte ha negato l’autorizzazione a procedere dell’appello.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Ricorso in materia di disegno comunitario e filtro di ammissibilità

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se i ricorsi possono essere esaminati, nel contesto di un appello proposto da Puma SE contro la sentenza del Tribunale nel procedimento Puma v EUIPO – Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Shoe). La controversia riguarda una domanda di nullità di un disegno comunitario e, sul piano processuale, l’accesso dell’impugnazione al giudizio di legittimità della Corte.

Fatti e procedimento

Puma SE chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 6 marzo 2024, che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2022, adottata in una procedura di nullità tra Puma e Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV. Prima di esaminare il merito dell’appello, la Corte doveva stabilire se il ricorso potesse essere ammesso a proseguire ai sensi del meccanismo di filtro previsto per alcune categorie di impugnazioni.

Quadro normativo processuale

La Corte richiama:

  • l’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che subordina la trattazione dell’appello alla dimostrazione che esso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una richiesta specifica e impongono alla Corte di decidere con ordinanza motivata;
  • l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, richiamati per le spese.

Motivi dedotti da Puma SE

Puma sosteneva che i due motivi di appello sollevassero questioni rilevanti per il diritto UE, riferite agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari. In sintesi, la ricorrente contestava:

  • che il Tribunale avesse ritenuto sufficiente, ai fini della divulgazione del disegno anteriore, la semplice visibilità incidentale di scarpe in fotografie tratte da Instagram;
  • che il Tribunale avesse ammesso valutazioni fondate su supposizioni circa parti non visibili del disegno anteriore;
  • che fosse stata operata una ripartizione dell’onere della prova tale da imporre all’asserito titolare del disegno di dimostrare fatti negativi, ossia la mancata conoscenza della divulgazione da parte degli ambienti specializzati.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare, con elementi concreti e specifici, che il ricorso solleva una questione di importanza sistemica per l’Unione. La richiesta di autorizzazione deve indicare con chiarezza:

  • i motivi di impugnazione;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • la ragione per cui tale questione è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE;
  • il nesso tra l’errore denunciato e l’esito della sentenza impugnata.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che Puma, pur descrivendo presunti errori di diritto del Tribunale in relazione agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non spiega in modo sufficientemente preciso e dettagliato perché tali questioni trascendano il caso concreto e abbiano rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. Le affermazioni sul bisogno di chiarimenti generali in tema di divulgazione e onere della prova sono giudicate troppo generiche.

Quanto alla censura fondata sulla ricostruzione fattuale del Tribunale circa l’aspetto delle scarpe e le caratteristiche visibili del disegno, la Corte rileva che contestazioni di fatto non possono, di per sé, dimostrare l’esistenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.

Decisione

La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione non consente di stabilire che l’appello sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza:

  • l’appello non è ammesso a procedere;
  • Puma SE sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nel regime dell’articolo 58a dello Statuto, l’accesso del ricorso alla Corte non è automatico: il ricorrente deve dimostrare in modo rigoroso e concreto la rilevanza sistemica delle questioni dedotte. Le critiche generiche alla motivazione del Tribunale, o la mera contestazione degli accertamenti di fatto, non bastano per superare il filtro di ammissibilità.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariprocedimento di impugnazione dinanzi alla corte di giustiziaonere della provaammissibilità del ricorso per cassazione

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