Parere n. 1769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Rampe S.r.l. - Tommaso Corsini, contro Comune di Firenze, e nei confronti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Citta' Metropolitana di Firenze e Prov. di Pistoia e Prato, avverso la comunicazione di inefficacia della scia in sanatoria 9677/2021 dell'8/10/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle comunicazioni del Comune di Firenze di inefficacia e archiviazione della SCIA in sanatoria n. 9677/2021 relativa a opere eseguite presso lo Chalet delle Rampe, nonché della comunicazione del 13 gennaio 2022.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società concessionaria dello Chalet delle Rampe, immobile sottoposto a vincolo paesaggistico e culturale, ha impugnato la comunicazione comunale dell’8 ottobre 2021 che dichiarava inefficace la SCIA in sanatoria n. 9677/2021, la successiva conferma del 9 dicembre 2021 e la comunicazione del 13 gennaio 2022. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 13 dicembre 2022, che ha confermato l’inefficacia della SCIA e ne ha disposto l’archiviazione per carenze documentali e mancata corrispondenza degli elaborati allo stato dei luoghi. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, l’illegittimità derivata dei provvedimenti, la violazione dei principi di legalità e tipicità e l’obbligo del Comune di annullare in autotutela gli atti precedenti dopo la rimozione delle strutture ombreggianti; la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria, anche per mancata comunicazione dell’impossibilità della Soprintendenza di esprimere il parere; la contraddittorietà della motivazione del provvedimento del 13 dicembre 2022. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del ricorso principale, poiché il provvedimento del 13 dicembre 2022 aveva superato e sostituito gli atti precedenti.
Il parere
Il ricorso principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento del 13 dicembre 2022 non è meramente confermativo, ma nuovo e autonomo, e ha superato gli atti precedenti. Il primo motivo aggiunto, di illegittimità derivata, è inammissibile perché rivolto contro provvedimenti ormai privi di efficacia. Il motivo relativo alla legalità e tipicità è respinto: la rimozione delle strutture ombreggianti è stata solo parziale, poiché sono rimasti piastre e ancoraggi stabilmente infissi, sicché persisteva l’abuso e non sussisteva un obbligo comunale di annullare gli atti precedenti. Sono respinte le censure sulle garanzie partecipative e sul difetto di istruttoria: la società ha ricevuto richieste specifiche e reiterate di documentazione ed elaborati aggiornati, ha chiesto una proroga ma non ha prodotto quanto richiesto, pur essendo stata avvertita delle conseguenze dell’omissione. L’impossibilità della Soprintendenza di esprimere il parere paesaggistico è dipesa dalla mancata collaborazione e dalla difformità degli elaborati rispetto allo stato accertato. Considerata la natura della SCIA e il carattere vincolato degli esiti, eventuali vizi formali non avrebbero comunque potuto modificare il risultato. È respinta anche la censura di contraddittorietà: la carenza documentale impediva la valutazione di compatibilità paesaggistica e la mancata corrispondenza fra elaborati e stato dei luoghi sosteneva la declaratoria di inefficacia. Il quinto motivo è respinto per le ragioni già esposte. Il parere conclusivo dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Osservazioni
Ricorso principale - Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso principale è improcedibile: il provvedimento comunale del 13 dicembre 2022 ha superato e sostituito gli atti impugnati in origine ed è un atto nuovo e autonomo, fondato anche sulla mancata integrazione documentale.
Motivi aggiunti - Illegittimità derivata
Il motivo è inammissibile perché i provvedimenti cui si riferiscono le censure del ricorso principale hanno perso efficacia in seguito all’adozione dell’atto autonomo del 13 dicembre 2022.
Motivi aggiunti - Legalità, tipicità e rimozione delle strutture
La censura è respinta: la rimozione delle strutture ombreggianti è stata solo parziale, essendo rimasti elementi stabilmente ancorati al suolo; persisteva quindi l’abuso edilizio e paesaggistico e non sussisteva l’obbligo di annullare gli atti precedenti.
Motivi aggiunti - Garanzie partecipative e difetto di istruttoria
Le censure sono respinte perché la società ha ricevuto richieste istruttorie specifiche e reiterate, ha chiesto una proroga senza poi depositare gli elaborati e i documenti richiesti ed era stata avvertita della conseguenza negativa del mancato riscontro. L’esito deriva dall’inerzia del privato e dall’impossibilità di istruire l’istanza paesaggistica.
Motivi aggiunti - Comunicazione di avvio e mancata comunicazione dell’impossibilità di esprimere il parere
La censura è infondata: le richieste di integrazione e l’avviso sulle conseguenze dell’omissione hanno consentito alla società di partecipare; l’impossibilità della Soprintendenza di esprimere il parere discendeva direttamente dall’inerzia e dalla non corrispondenza degli elaborati allo stato dei luoghi. Eventuali vizi formali erano ininfluenti, data la natura della SCIA e il carattere vincolato dell’esito.
Motivi aggiunti - Contraddittorietà della motivazione
La censura è respinta: l’impossibilità di valutare la compatibilità paesaggistica per carenza documentale e la difformità fra gli elaborati e lo stato dei luoghi sono affermazioni connesse e autonome basi concorrenti della decisione comunale.
Motivi aggiunti - Quinto motivo
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nel parere.
Norme richiamate
artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
Tali censure non appaiono fondate, perché la società ha ricevuto le richieste istruttorie (prot. 178720/2022 e 273270/2022); ha chiesto proroga (prot. 278161 del 13 agosto 2022); non ha depositato gli elaborati richiesti.
Le garanzie partecipative sono state considerate rispettate in ragione delle richieste istruttorie effettivamente ricevute e della possibilità data alla società di integrare la documentazione; l’omesso deposito degli elaborati richiesti è imputabile alla ricorrente.
art. 16 l. 241/1990
Successivamente, con ulteriore comunicazione, il Comune assegnava un ulteriore termine di 15 giorni, qualificando le integrazioni come elementi istruttori indispensabili ai sensi dell’art. 16 della l. n. 241 del 1990.
Le integrazioni documentali indispensabili all’istruttoria possono essere richieste all’interessato, cui spetta collaborare; la mancata produzione, nonostante richieste reiterate e avvertimenti, può impedire la prosecuzione dell’istruttoria e condurre all’esito negativo.
artt. 16 e 167 d.lgs. 42/2004
Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse essendo i provvedimenti impugnati con il ricorso principale oramai definitivamente superati e sostituiti dall’adozione del provvedimento successivo GP 422073/2022 che non è qualificabile come atto meramente confermativo, bensì, anche per stessa ammissione della ricorrente, atto nuovo e autonomo, fondato sull’inerzia documentale della ricorrente rispetto alle richieste di integrazione documentale avanzate dall’amministrazione ex artt. 16 e 167 D.Lgs. 42/2004.
Le richieste documentali funzionali all’istruttoria della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, avanzate ai sensi delle disposizioni richiamate, hanno fondato un provvedimento successivo autonomo basato sull’inerzia della richiedente. Tale nuovo atto ha superato i provvedimenti precedentemente impugnati.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La Soprintendenza chiedeva espressamente di chiarire quali opere fossero ricomprese nella richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica; se il parere dovesse estendersi anche a ulteriori opere accertate, eventualmente ammissibili ai sensi dell’art. 167 del Codice.
Per poter valutare la compatibilità paesaggistica occorre individuare con chiarezza le opere comprese nell’istanza e fornire documentazione coerente con le opere effettivamente accertate; se ciò manca, la Soprintendenza può trovarsi nell’impossibilità di esprimere il parere.
art. 21-octies l. 241/1990
Inoltre, tenuto conto della natura della SCIA e del carattere vincolato degli esiti procedimentali, eventuali vizi formali non risultano idonei ad alterare l’esito finale, risultando quindi ininfluenti.
Nel procedimento in esame gli eventuali vizi formali relativi alle garanzie partecipative non incidono sull’esito, poiché la natura della SCIA e il carattere vincolato della conclusione rendono tale esito non modificabile.
Massime di principio
- Quando un provvedimento successivo, fondato su presupposti nuovi e autonomi, supera e sostituisce gli atti impugnati in precedenza, il ricorso contro questi ultimi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le censure di illegittimità derivata rivolte contro gli atti sostituiti non sono più esaminabili nel merito.
- Nell’istruttoria di un’istanza di compatibilità paesaggistica, il richiedente deve individuare con precisione le opere oggetto della domanda e produrre elaborati coerenti con lo stato dei luoghi accertato; la mancata collaborazione, nonostante richieste specifiche e reiterate, può impedire la valutazione e giustificare la conclusione negativa del procedimento.
- Le garanzie partecipative risultano assicurate quando l’interessato riceve richieste istruttorie specifiche, ha la possibilità di integrare la documentazione ed è avvertito delle conseguenze dell’omissione; l’esito negativo dovuto alla mancata produzione di elementi indispensabili è riconducibile all’inerzia del privato.
- In un procedimento con esito vincolato, eventuali vizi formali non determinano l’illegittimità dell’esito se, in base alle circostanze accertate, non sono idonei ad alterarlo.
Inefficacia e archiviazione della SCIA in sanatoria per lo Chalet delle Rampe
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da Rampe S.r.l. contro il Comune di Firenze in relazione alla SCIA in sanatoria n. 9677/2021, presentata per opere eseguite presso lo Chalet delle Rampe, immobile sottoposto a vincolo paesaggistico e culturale. Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge il ricorso per motivi aggiunti contro il provvedimento comunale del 13 dicembre 2022.
Vicenda amministrativa
La società, titolare dal 21 giugno 2017 della concessione di valorizzazione e utilizzazione economica dell’immobile, ha eseguito interventi di manutenzione e restauro negli anni 2019-2021. A seguito di sopralluoghi, il Comune ha rilevato sul terrazzo quattro strutture lignee ombreggianti, stabilmente ancorate al suolo, non comprese nei titoli edilizi e non rimosse alla scadenza del periodo stagionale. La società ha presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 209 della l.r. Toscana 65/2014 e dell’art. 56 della l.r. Toscana 69/2019.
Con atto dell’8 ottobre 2021, notificato il 12 ottobre, il Comune ha comunicato l’inefficacia della SCIA, rilevando, fra l’altro, la carenza della compatibilità paesaggistica, la mancanza di documentazione sulla conformità sismica e l’assenza di chiarimenti sulle strutture esterne. La società ha depositato integrazioni il 10 novembre 2021, ma il Comune ha confermato l’inefficacia il 9 dicembre 2021, ritenendo non accertata la legittimità dello stato dei luoghi. La società ha comunicato lo smantellamento delle strutture nel dicembre 2021; secondo il Consiglio di Stato, la rimozione è stata tuttavia solo parziale, essendo rimasti piastre e ancoraggi stabilmente infissi.
Il 13 dicembre 2022 il Comune ha nuovamente confermato l’inefficacia della SCIA e ne ha disposto l’archiviazione, poiché la richiesta di compatibilità paesaggistica non poteva essere istruita per la persistente carenza documentale e gli elaborati non corrispondevano allo stato dei luoghi. La società ha impugnato anche tale provvedimento con motivi aggiunti.
Improcedibilità del ricorso principale
Il provvedimento del 13 dicembre 2022 è qualificato come nuovo e autonomo, non come atto meramente confermativo: ha superato e sostituito gli atti dell’8 ottobre e del 9 dicembre 2021, fondandosi anche sulla mancata integrazione documentale richiesta nell’ambito dell’istruttoria. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale, dichiarato improcedibile. Il primo motivo aggiunto, che deduceva l’illegittimità derivata del provvedimento successivo, è inammissibile perché riferito a provvedimenti ormai privi di efficacia.
Persistenza dell’abuso e legalità dell’azione amministrativa
La censura secondo cui il Comune avrebbe dovuto annullare in autotutela gli atti precedenti è respinta. La rimozione delle strutture non è stata completa: sono rimasti elementi strutturali ancorati al suolo, con conseguente persistenza dell’abuso edilizio e paesaggistico. Non era quindi venuto meno il presupposto della declaratoria di inefficacia della SCIA e non sussisteva l’obbligo dell’amministrazione di annullare gli atti.
Istruttoria paesaggistica e partecipazione
La Soprintendenza, con nota del 22 aprile 2022, ha segnalato numerose opere difformi o prive di autorizzazione sul bene vincolato, tra cui sopraelevazioni e parapetti in cemento, tinteggiature non autorizzate, gradini e platee difformi, volumi tecnici, sedute in muratura, impianti e aperture non autorizzati. Ha chiesto di precisare quali opere fossero comprese nell’istanza di compatibilità paesaggistica e se la valutazione dovesse estendersi ad altre opere accertate.
Il Comune ha quindi richiesto elaborati aggiornati che rappresentassero lo stato dei luoghi, lo confrontassero con le opere assentite e individuassero puntualmente quelle oggetto della domanda. Le richieste sono state reiterate, con avvertimento che il mancato riscontro avrebbe comportato la conclusione negativa del procedimento; la società ha chiesto una proroga ma non ha depositato la documentazione richiesta. La Soprintendenza ha rilevato che gli elaborati non corrispondevano allo stato accertato e che mancavano elementi minimi per valutare la compatibilità paesaggistica.
Il Consiglio di Stato ritiene pertanto che la società sia stata posta in condizione di partecipare e che le richieste istruttorie fossero specifiche, pertinenti e indispensabili. L’impossibilità di istruire la domanda e di acquisire il parere paesaggistico è conseguenza dell’inerzia della richiedente e dell’inadeguatezza degli elaborati, secondo i principi di autoresponsabilità e collaborazione procedimentale. Le censure relative alla violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e al difetto di istruttoria sono respinte. È respinta anche la doglianza relativa alla mancata comunicazione dell’impossibilità della Soprintendenza di esprimere il parere: tale impossibilità discendeva dalla mancata integrazione documentale e dalla difformità degli elaborati.
Motivazione e vizi formali
Non sussiste la dedotta contraddittorietà fra l’impossibilità di istruire la compatibilità paesaggistica per carenza documentale e la conferma dell’inefficacia della SCIA per difformità degli elaborati rispetto allo stato dei luoghi. I due profili sono logicamente connessi e costituiscono presupposti autonomi e concorrenti del provvedimento. Inoltre, data la natura della SCIA e il carattere vincolato degli esiti procedimentali, eventuali vizi formali non sarebbero stati idonei ad alterare il risultato. Anche il quinto motivo aggiunto è respinto per le ragioni già esposte.
Esito
Il parere conclude per l’improcedibilità del ricorso principale e per il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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