Tribunale, Sentenza T-393/24
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 23 July 2025. — Robertet, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark HOMM THE SOUND OF NATURE – Earlier EU word mark HOME OF NATURE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-393/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso di Robertet e annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l'opposizione contro il marchio HOMM THE SOUND OF NATURE. La Corte rileva errori nella valutazione della percezione del segno contestato, in particolare dell'elemento "homm", e riconosce una somiglianza almeno bassa o media tra i segni sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe dovuto procedere a una valutazione globale del rischio di confusione. Le spese sono poste a carico dell'EUIPO, mentre l'interveniente sopporta le proprie.
Marchio UE: valutazione del rischio di confusione tra il segno figurativo HOMM THE SOUND OF NATURE e il marchio anteriore HOME OF NATURE ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il marchio anteriore HOME OF NATURE e il marchio figurativo HOMM THE SOUND OF NATURE, in particolare quanto alla percezione dell'elemento "homm", alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e alla necessità di una valutazione globale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso perché quest'ultima ha erroneamente escluso la somiglianza tra i segni: il pubblico rilevante percepisce nell'elemento superiore del marchio contestato la sequenza "homm", con la lettera "o" stilizzata, sicché i segni presentano una bassa somiglianza visiva, una somiglianza fonetica di grado medio e una somiglianza concettuale di grado basso per il riferimento comune alla natura. Poiché tali elementi impongono una valutazione globale, non poteva affermarsi senza ulteriore esame che mancasse ogni rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE: rischio di confusione tra HOMM THE SOUND OF NATURE e HOME OF NATURE
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina la corretta applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel confronto tra un marchio figurativo complesso e un marchio anteriore denominativo.
Fatti e procedimento amministrativo
RB Distribution Srl aveva depositato una domanda di registrazione del marchio figurativo HOMM THE SOUND OF NATURE per prodotti e servizi, tra l'altro, delle classi 3, 4 e 35. Robertet, Inc. aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore UE denominativo HOME OF NATURE, registrato per prodotti delle classi 1 e 3, invocando il rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione, ma la commissione di ricorso aveva annullato tale decisione e respinto integralmente l'opposizione, ritenendo che i segni fossero dissimili e che, pertanto, non sussistesse rischio di confusione. Robertet ha quindi chiesto l'annullamento della decisione della commissione di ricorso.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione del marchio richiesto quando, per l'identità o somiglianza con un marchio anteriore e per l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore;
- l'articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- le disposizioni sulle spese contenute negli articoli 134, paragrafo 1, e 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale;
- l'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, sul decidere senza fase orale.
Criteri giuridici applicati dal Tribunale
Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante, della somiglianza dei segni e di quella dei prodotti o servizi, secondo un criterio di interdipendenza. Sottolinea inoltre che la somiglianza può essere visiva, fonetica o concettuale e che un marchio complesso deve essere confrontato nel suo insieme, pur potendo alcuni elementi assumere rilievo dominante se gli altri sono trascurabili.
Valutazione degli elementi distintivi e dominanti
Per il Tribunale, la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto secondaria l'espressione "the sound of nature", sia per la sua minore dimensione sia per il suo carattere promozionale e debole distintività. Tuttavia, la commissione aveva errato nel non riconoscere che l'elemento superiore del marchio contestato sarebbe percepito come la parola "homm".
Secondo il Tribunale, il pubblico rilevante percepirà il cerchio con un punto centrale come una lettera "o" stilizzata, sicché l'insieme formato da "h", "o", "m", "m" costituisce un'unità lessicale immediatamente identificabile. La stilizzazione grafica è considerata decorativa e non sufficiente a impedire tale percezione.
Somiglianza visiva
Il Tribunale rileva che i segni condividono la sequenza iniziale di lettere "h", "o", "m" e l'espressione finale "of nature". Le differenze consistono principalmente nell'aggiunta di "the sound" nel segno contestato e nel fatto che l'ultima lettera dell'elemento superiore è "m" anziché "e".
Pur riconoscendo che il marchio contestato ha una struttura grafica particolare, il Tribunale ritiene che questa sia essenzialmente decorativa. Ne deriva che i segni presentano una bassa somiglianza visiva, poiché il consumatore medio conserverà un'impressione imperfetta ma non sufficiente a escludere la vicinanza tra i segni.
Somiglianza fonetica
La commissione di ricorso aveva escluso una somiglianza fonetica, ritenendo che il marchio contestato sarebbe pronunciato in più sillabe e non come "home". Il Tribunale censura tale approccio, osservando che il pubblico percepirà l'elemento superiore come "homm", pronunciabile in modo molto simile a "home".
L'espressione "the sound of nature" è invece ritenuta verosimilmente non pronunciata, sia per la sua posizione secondaria sia per la tendenza dei consumatori ad abbreviare i segni lunghi. Il Tribunale conclude quindi per una somiglianza fonetica di grado medio.
Somiglianza concettuale
La commissione di ricorso aveva negato ogni comparazione concettuale. Il Tribunale, invece, osserva che i segni richiamano comunque un concetto simile legato alla natura, poiché condividono il termine "nature", che appartiene al vocabolario inglese di base ed è comprensibile da una parte significativa del pubblico dell'Unione.
Ne consegue che i segni sono concettualmente simili, seppure solo in misura bassa.
Errore di diritto e dispositivo
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso ha errato nel qualificare i segni come dissimili e nel concludere, per questa sola ragione, che non potesse esistere rischio di confusione. Tale errore ha comportato il mancato svolgimento della necessaria valutazione globale prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Il Tribunale accoglie quindi l'unico motivo di ricorso, annulla la decisione impugnata e condanna l'EUIPO alle spese, mentre l'interveniente RB Distribution Srl sopporta le proprie spese.
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