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Sentenza

Sentenza n. 1096/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della D.G. Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero professionale, prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio sanitario regionale quando non fosse possibile rispettare i tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata operante nell'ambito della specialistica ambulatoriale e della diagnostica strumentale sulla base di un contratto con l'ATS territorialmente competente, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e la circolare della D.G. Welfare del 15 aprile 2024. Gli atti prevedevano che, qualora non fosse possibile prenotare una prestazione entro il termine corrispondente alla classe di priorità e non fossero disponibili alternative presso altre strutture accreditate, la struttura inizialmente contattata dovesse erogare la prestazione in regime libero professionale, ponendo gli oneri a proprio carico e chiedendo all'assistito soltanto il pagamento dell'eventuale ticket. Con il primo motivo è stata dedotta la contraddittorietà e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento, poiché l'obbligo avrebbe impedito la programmazione annuale dell'attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non sarebbero obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 23 Cost., per l'imposizione amministrativa di una prestazione patrimoniale e lavorativa gratuita in assenza di una base legislativa. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, prospettando un contenuto sostanzialmente espropriativo dell'obbligo di erogazione gratuita. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa, ritenuti applicabili ai soli erogatori pubblici. Con il sesto motivo sono stati dedotti carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avrebbe esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte della dichiarazione espressa della parte di non avere più interesse, il giudice non può sostituirsi ad essa nella valutazione dell'interesse ad agire. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l'andamento complessivo del processo e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata della causa quando la verifica della permanenza dell'interesse evidenzi il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    È stato applicato per la fissazione della causa ai fini della verifica della permanenza dell'interesse e per la pronuncia in forma semplificata.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Norma invocata dalla ricorrente a sostegno dell'asserita insussistenza di un obbligo delle strutture private accreditate di erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009

    Norma invocata dalla ricorrente insieme all'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    Parametro costituzionale invocato contro l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la relativa censura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Parametro convenzionale invocato per contestare l'incidenza dell'obbligo di prestazione gratuita sul diritto al credito; la relativa censura non è stata esaminata.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024

    Normativa sopravvenuta menzionata nel contesto processuale, in quanto avrebbe previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; non è stata applicata mediante una decisione di merito nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito i motivi di ricorso, anche quando questi riguardino la legittimità di atti amministrativi incidenti sull'attività di operatori privati accreditati.
  • La verifica della permanenza dell'interesse può essere svolta mediante il procedimento previsto dall'art. 72-bis c.p.a. e condurre a una sentenza in forma semplificata.
  • La mancata o limitata attività difensiva dell'amministrazione resistente, unitamente all'andamento complessivo del processo, può giustificare la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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