Ordinanza n. 156/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del Provvedimento della Prefettura UTG di Pesaro-Urbino del 24/02/2026, notificato al ricorrente il 25/02/2026, con il quale venivano revocate nei confronti del richiedente asilo le misure di accoglienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro-Urbino che aveva revocato nei suoi confronti le misure di accoglienza, chiedendone la sospensione cautelare. Il giudice ha ritenuto necessario verificare, in concreto e in contraddittorio con il ricorrente, l'eventuale sussistenza dei presupposti per il suo inserimento nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame, disponendo che l'Amministrazione proceda alla verifica concreta e in contraddittorio della ricorrenza dei presupposti per l'inserimento del ricorrente nel SAI. Il riesame deve essere svolto entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La domanda cautelare non è stata accolta con annullamento definitivo del provvedimento, ma mediante una misura strumentale alla riedizione della valutazione amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la prosecuzione alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata concessa ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 142/2025
È indicato quale parametro per verificare in concreto i presupposti dell'inserimento del richiedente asilo nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.
art. 1-sexies d.l. n. 416/1989
Individua il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), rispetto al quale deve essere verificata l'eventuale possibilità di inserimento del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la revoca delle misure di accoglienza incide sulla posizione di un richiedente asilo e risulta necessario verificare l'eventuale accesso a una diversa forma di accoglienza, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza definire in via definitiva la legittimità del provvedimento impugnato.
- Il riesame cautelare deve comprendere una verifica concreta e svolta in contraddittorio con l'interessato della sussistenza dei presupposti normativi per l'inserimento nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.
- La misura cautelare ai fini del riesame può essere assistita dalla fissazione di un termine perentorio-operativo entro il quale l'Amministrazione deve rieditare la propria valutazione.
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