Cassazione Civile, Ordinanza n. 32123/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di una società che svolgeva attività di vendita immobiliare, ai fini IRES, IVA e IRAP. L'accertamento traeva origine da verifiche sui movimenti bancari e da un processo verbale della Guardia di Finanza che evidenziava: prezzi di vendita degli immobili inferiori ai valori OMI, mutui accesi dagli acquirenti in nove casi su quattordici superiori al prezzo dichiarato di acquisto, e in due preliminari un prezzo superiore a quello del rogito finale. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo duplicato l'accertamento e violato il termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000; la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 21-octies L. 241/1990, sostenendo che si trattava di accertamento a tavolino, senza accesso nei locali della società, e quindi la violazione del termine non avrebbe potuto determinare nullità, anche alla luce della giurisprudenza UE; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/estranea all'oggetto del giudizio ex art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 132, n. 4, c.p.c.; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova (artt. 62-sexies d.l. 331/1993, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 2729 e 2697 c.c., 115 c.p.c.), assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la valenza indiziaria degli elementi raccolti.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la sentenza della CTR non fosse nulla per difetto di motivazione, poiché la ratio decidendi era chiara e consisteva nell'affermazione della nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tuttavia, ha ritenuto errata la decisione sul primo motivo: per le imposte dirette, in presenza di accertamento meramente a tavolino e senza accesso presso i locali del contribuente, la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non comporta nullità; per l'IVA, invece, la questione va riesaminata alla luce della disciplina dei tributi armonizzati e della c.d. prova di resistenza, che il giudice di merito dovrà verificare. La Corte ha inoltre ricordato che lo scostamento tra il prezzo del mutuo e il valore dichiarato può costituire elemento presuntivo idoneo a sostenere l'accertamento.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
termine di cui all'art. 12, comma 7
La sua violazione non determina nullità negli accertamenti tributari non armonizzati se la verifica è stata svolta solo a tavolino, senza accesso nei locali del contribuente.
art. 21-octies L. 241/1990
Richiamato a sostegno della tesi per cui non ogni violazione procedimentale comporta invalidità dell'atto, specie in assenza di concreta incidenza sul risultato.
art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992
La nullità della sentenza per motivazione è esclusa quando la motivazione, letta nel suo complesso, consente di individuare chiaramente la ratio decidendi.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo per mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente, non quando il percorso logico è comunque ricostruibile.
art. 62-sexies d.l. 331/1993
Richiamato come base normativa delle presunzioni utilizzate nell'accertamento tributario.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato quale norma sull'accertamento induttivo e sull'uso di presunzioni.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti; il giudice del rinvio deve valutare la loro effettiva consistenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, specie con riferimento alla prova di resistenza in materia IVA.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti.
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non determina nullità dell'accertamento quando la verifica sia stata svolta esclusivamente a tavolino, senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.
- La nullità della sentenza per vizi della motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o assolutamente incomprensibile; non sussiste se la ratio decidendi è ricostruibile dal complesso dell'argomentazione.
- In materia IVA, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale va valutata alla luce dei principi unionali e richiede la verifica della concreta incidenza della partecipazione del contribuente sul contenuto finale dell'atto, mediante la c.d. prova di resistenza.
- Gli elementi indiziari relativi alla sproporzione tra prezzo dichiarato e mutuo ottenuto dall'acquirente, nonché altri dati convergenti, possono integrare presunzioni idonee a sorreggere l'accertamento tributario, se valutati nel loro complesso dal giudice di merito.
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