Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 637/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la deliberazione A.Li.Sa. n. 278 del 20 novembre 2023 e il relativo allegato, recanti la revisione degli indirizzi per l’offerta terapeutica riabilitativa dei minori nei servizi territoriali di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché contro gli atti regionali di approvazione del Piano socio-sanitario 2023-2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori di minori tra 0 e 18 anni affetti da diverse patologie neuropsichiatriche, insieme al coordinamento regionale degli enti di riabilitazione, hanno appellato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso collettivo. Contestavano la deliberazione A.Li.Sa. n. 278/2023, ritenuta peggiorativa rispetto agli indirizzi della deliberazione n. 197/2018 cui erano conformati i piani terapeutici, perché avrebbe introdotto limiti quantitativi massimi e modalità vincolanti per le prestazioni, comprimendo la personalizzazione e l’appropriatezza dei trattamenti. Gli appellanti sostenevano che la lesione comune consisteva nell’inosservanza del principio di personalizzazione e nell’imposizione generalizzata di limiti ai trattamenti; chiedevano inoltre che, per i minori che avessero ricevuto prestazioni migliorative, fosse eventualmente dichiarata l’improcedibilità in parte qua, anziché l’inammissibilità originaria dell’intero ricorso collettivo. Contestavano così la valutazione del TAR sulla disomogeneità delle posizioni e sul conflitto potenziale di interessi. L’ente coordinatore deduceva la propria partecipazione al procedimento e la propria funzione statutaria.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il Consiglio di Stato chiarisce che la deliberazione n. 278/2023 è astrattamente lesiva, poiché ridefinisce in modo vincolante per le strutture la cornice degli atti applicativi, anche per i pazienti già presi in carico, pur ammettendo flessibilità in casi eccezionali. Tuttavia, i ricorrenti non si trovano in posizioni sostanziali identiche: la disciplina differenzia limiti e trattamenti secondo patologia e fascia d’età, mentre le situazioni dei minori e gli effetti concreti dell’applicazione risultano diversi; alcuni hanno anche ottenuto trattamenti quantitativamente superiori. Non è sufficiente invocare un interesse indistinto alla tutela del principio generale di personalizzazione, dovendo ciascun ricorrente dimostrare un interesse personale, attuale e concreto alla tutela dell’adeguatezza del proprio trattamento. Il ricorso collettivo richiede identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitto di interessi anche potenziale; tali requisiti mancano, sicché l’inammissibilità è originaria e non può essere sostituita da una declaratoria di improcedibilità limitata ai soggetti che abbiano tratto vantaggio dalle nuove indicazioni. Anche il CORERH è in posizione disomogenea rispetto ai genitori e ai minori, e rappresenta strutture che possono essere diversamente interessate o avvantaggiate dalla revisione. Spese compensate in considerazione della natura della pretesa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
  • Chi agisce con ricorso collettivo deve dimostrare le specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun singolo ricorrente; l’affermazione di un interesse comune alla tutela di un principio generale non sostituisce la prova di un interesse personale, attuale e concreto.
  • La diversità degli effetti prodotti da un atto amministrativo nei confronti dei singoli componenti del gruppo, derivante da condizioni individuali differenti, può escludere l’omogeneità delle posizioni necessaria per il ricorso collettivo.
  • L’inammissibilità originaria del ricorso collettivo per difetto dei requisiti di omogeneità e assenza di conflitto non può essere convertita in improcedibilità limitata ai ricorrenti che abbiano successivamente conseguito un vantaggio dall’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.