Sentenza n. 13950/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro di durata annuale per servizi relativi all'espletamento di concorsi pubblici dell'INPS, per un importo complessivo di 5.500.000 euro
Esito
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'accordo quadro disposto dall'INPS nell'ambito di una procedura ex art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel ricorso erano state formulate anche domande accessorie relative alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, al subentro e al risarcimento o indennizzo dei danni. Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato che il proprio interesse sostanziale era stato soddisfatto dall'intervenuta aggiudicazione della procedura in suo favore, chiedendo tuttavia la condanna alle spese del controinteressato. Le parti resistenti hanno chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere, richiamando anche una precedente sentenza della stessa Sezione, confermata in appello.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva adottato un'aggiudicazione favorevole alla ricorrente, soddisfacendo l'interesse sostanziale perseguito con il giudizio. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di legittimità dedotti contro l'originaria aggiudicazione, né sono state esaminate le domande di inefficacia, subentro e risarcimento. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dei documenti acquisiti e dell'andamento complessivo della vicenda contenziosa.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti; la sentenza è stata pronunciata ai sensi di tale disposizione.
art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
affidamento di un accordo quadro con più operatori economici
È la disposizione indicata quale base normativa della procedura di gara oggetto dell'impugnazione; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo pienamente favorevole al ricorrente, che soddisfi l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originariamente impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale, le domande accessorie di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento non sono esaminate se il testo della decisione non evidenzia una residua controversia su tali pretese.
- La regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere può essere disposta mediante compensazione, tenendo conto della documentazione acquisita e dell'andamento complessivo della vicenda contenziosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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