Cassazione Civile, Ordinanza n. 11998/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento sintetico per IRPEF 2008, fondato sull'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e sugli indici ministeriali allora vigenti, valorizzando tra gli elementi di capacità contributiva anche gli interessi passivi relativi a un mutuo per una residenza secondaria. Il contribuente aveva contestato in giudizio la correttezza del dato numerico utilizzato dall'Ufficio per tali interessi, sostenendo che essi fossero pari a 6.250 euro e non a 21.522 euro. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 febbraio 2009 di aggiornamento della tabella allegata ai decreti del 1992 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che, a fronte della specifica contestazione sull'importo degli interessi passivi, sarebbe spettato all'Amministrazione provarne l'esattezza, mentre la CTR avrebbe illegittimamente posto tale onere a carico del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva accertato che l'Agenzia si era basata sui dati risultanti dall'anagrafe tributaria e che il contribuente non aveva offerto una prova contraria idonea, limitandosi a deduzioni generiche e prive di documentazione. La Corte ha quindi escluso la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, richiamando la possibilità per l'Ufficio di fondare l'accertamento sintetico sui dati dell'anagrafe tributaria, e ha precisato che non vi era stata inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ma solo valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento sintetico può fondarsi sui dati e sulle notizie raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria; l'Ufficio può desumere l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza della dichiarazione anche da tali elementi.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando la censura riguarda la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata proposta come violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
D.M. 11 febbraio 2009
recte: provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in pari data
Atto di aggiornamento della tabella allegata ai D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 utilizzata nell'accertamento sintetico.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione può utilizzare i dati dell'anagrafe tributaria come base dell'accertamento e il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e documentata per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva.
- Non si configura violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito si limiti a valutare le prove contrapposte e a ritenerne prevalenti alcune rispetto ad altre; la violazione sussiste solo se l'onere probatorio viene erroneamente assegnato alla parte non gravata.
- La contestazione di un singolo elemento fattuale posto a base dell'accertamento, se non accompagnata da documentazione idonea, può essere ritenuta insufficiente a superare la ricostruzione dell'Ufficio.
- L'apprezzamento dell'attendibilità, concludenza e prevalenza delle prove è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio di legittimità.
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