Cassazione Penale, Sentenza n. 4348/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su tre censure principali: 1) vizio di violazione di legge relativo al calcolo della prescrizione (art. 157 c.p.), sostenendo che il dies a quo per il reato relativo all'annualità 2015 sarebbe il 31 marzo 2015 con conseguente maturazione della prescrizione il 26 settembre 2020, e che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto decorrere il termine dal 31 dicembre 2015 senza prova; 2) vizio di motivazione per omissione di valutazione delle prove favorevoli alla difesa (testimonianze, note tecniche, documentazione aziendale e relazioni sulle emissioni) e per mancata considerazione della ricostruzione difensiva in violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; 3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché il Tribunale avrebbe escluso la causa di non punibilità invocata ritenendo che il vincolo della continuazione osterebbe alla sua applicazione, mentre esisterebbe giurisprudenza in senso contrario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso in relazione alle censure sulla data di decorrenza della prescrizione e sulle prove contrarie indicate dalla difesa. Considerando anche, pur partendo dalla data indicata dal Tribunale, i periodi di sospensione della prescrizione risultanti dagli atti (tra il 18/12/2018 e il 29/05/2019 e tra il 18/02/2020 e l'11/05/2020), ha accertato che il termine massimo di prescrizione di 5 anni è decorso il 3 agosto 2021. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione emessa il 24/01/20.
Norme richiamate
art. 279, comma 2, d.lgs. 152/2006
Norma che disciplina le prescrizioni in materia di emissioni e controlli ambientali; è la norma del reato per cui l'imputato è stato condannato (omessa relazione sugli accorgimenti, campionamenti e comunicazioni).
art. 157 cod. pen.
Norma sul computo della prescrizione; oggetto della censura del ricorrente circa l'errata determinazione del dies a quo e del termine prescrizionale da parte del Tribunale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma che prevede una causa di non punibilità (applicabile in determinati casi); il Tribunale l'aveva ritenuta non applicabile in presenza del vincolo di continuazione, questione contestata in ricorso.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che impone la motivazione sui fatti decisivi e sulle prove; la difesa aveva denunciato omissione di motivazione circa le prove favorevoli e la ricostruzione alternativa.
determinazione dirigenziale n. 10 del 18 febbraio 2014
Provvedimento amministrativo contenente prescrizioni tecniche cui l'imputato, quale amministratore della società, avrebbe dovuto ottemperare; base delle obbligazioni violate contestate nel capo di imputazione.
Massime di principio
- La corretta determinazione del dies a quo e del periodo di sospensione della prescrizione è cruciale: piccole variazioni nelle date possono determinare l'estinzione del reato per prescrizione.
- Se il giudice di merito omette di motivare sulla data rilevante ai fini della prescrizione o non valuta documenti/testimonianze specificamente indicate dalla difesa, la Cassazione può ritenere non manifestamente infondato il ricorso e verificare d'ufficio la maturazione della prescrizione.
- Quando la prescrizione è già maturata alla data della decisione di legittimità, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza perché il reato è estinto per prescrizione, evitando un nuovo esame di merito.
- L'invocazione di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) può essere rilevante, ma diventa superflua se si accerta la prescrizione; inoltre l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti richiede una motivazione chiara dal giudice di merito.
- Per la difesa è strategico produrre e far verbalizzare prove documentali e testimonianze che dimostrino la cessazione dell'attività o altre circostanze rilevanti al fine del computo della prescrizione e contestare esplicitamente ogni periodo di sospensione invocato dall'accusa.
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