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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’Ordinanza Dirigenziale n. 000435 del 01.10.2025, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Fasano (Leonardo D’Adamo), notificata alla parte ricorrente in data 07.10.2025; - nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente alla stessa.

Giustizia amministrativa202501414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale chiedendone l’annullamento e/o la declaratoria di nullità o inefficacia, deducendo, secondo quanto emerge dalla valutazione cautelare, l’irregolarità delle notificazioni degli atti presupposti e della stessa sanzione acquisitiva. Il provvedimento di demolizione non sarebbe stato correttamente notificato al coniuge comproprietario, nel frattempo deceduto, né al suo erede; analogamente, l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale e quella recante la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 sarebbero state indirizzate al soggetto deceduto e mai notificate all’erede. La questione è stata esaminata sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il vizio di notificazione dell’ordinanza di demolizione non incide, di regola, sulla legittimità dell’atto ma sulla sua efficacia; tuttavia, per procedere legittimamente all’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, l’ordine di demolizione deve essere notificato a tutti i comproprietari, così come il provvedimento acquisitivo, perché l’inottemperanza non può essere imputata a chi non abbia ricevuto regolare notifica e deve essere garantita la possibilità di attivarsi per evitare la perdita della proprietà. Il Collegio ha ritenuto prima facie estensibile la medesima ratio alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora in relazione al pregiudizio prospettato dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia e la natura interinale della decisione. Il merito è stato rinviato alla prima udienza pubblica dell’aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale presuppone l’inottemperanza a un ordine di demolizione regolarmente notificato ai proprietari destinatari; la notifica a tutti i comproprietari costituisce garanzia del diritto di difesa e della possibilità di evitare la sanzione.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’acquisizione gratuita dell’area non può essere fatta conseguire all’inottemperanza di comproprietari ai quali l’ordine di demolizione non sia stato regolarmente notificato.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La ratio della necessaria notifica agli effettivi destinatari dell’ordine di demolizione appare estensibile, in via cautelare, anche alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista da questa disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando ricorrano fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area relativa a un immobile abusivo presuppone che l’ordine di demolizione sia stato regolarmente notificato a tutti i comproprietari, poiché l’inottemperanza non è imputabile al comproprietario che non ne abbia avuto conoscenza legale.
  • La notificazione dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari tutela il diritto di difesa e consente a ciascuno di attivarsi per eseguire la demolizione ed evitare l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
  • Il vizio di notificazione dell’ordinanza di demolizione, di regola, non incide sulla legittimità dell’atto, ma sulla sua efficacia; esso assume tuttavia rilievo quando l’amministrazione intenda fondare sull’inottemperanza l’acquisizione al patrimonio comunale.
  • In sede cautelare, la medesima esigenza di previa e regolare notificazione agli effettivi destinatari può essere estesa, per identità di ratio, alla sanzione amministrativa pecuniaria collegata all’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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