Cassazione Penale, Sentenza n. 41539/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce contestando: 1) la sussistenza del dolo e la ricostruzione fattuale (sosteneva di essere stata una mera dipendente e che la responsabilità fosse del precedente presidente Taurino); 2) la qualificazione come plurimi fatti di bancarotta e l'applicazione dell'aggravante per pluralità di fatti; 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. (tenuità del danno) e delle circostanze attenuanti generiche; 4) l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. anziché dell'art. 219, comma 2, n.1 L.F. nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte le censure relative alla responsabilità e al dolo, confermando la valutazione probatoria della Corte territoriale (mantenendo l'estinzione per prescrizione dei capi 3) e 4) e le condanne relative agli altri capi), ma ha accolto parzialmente il ricorso in punto di qualificazione della pluralità di fatti di bancarotta: ha ritenuto che le distrazioni contestate, pur ricondotte in due capi, costituiscono un unico fatto di reato unitario secondo i criteri giurisprudenziali (omogeneità, contiguità temporale e identità del bene giuridico), e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla continuazione fallimentare, eliminando la pena accessoria di giorni venti di reclusione ad essa correlata.
Norme richiamate
Legge fallimentare (Legge 16 marzo 1942, n. 267)
art. 219, comma 2, n.1; art. 219, comma 3; art. 216
L'art. 219 non va inteso come una mera circostanza aggravante strutturale, ma come disciplina speciale della continuazione per i reati fallimentari: più condotte possono essere autonome ma unificate ai fini sanzionatori; tuttavia la configurabilità della continuazione dipende da uniforme criteri (omogeneità delle condotte, contiguità temporale e assenza di beni specifici differenti)
Codice Penale
L'art. 81 c.p. disciplina la continuazione ordinaria; la legge fallimentare (art. 219) detta una disciplina derogatoria che va applicata con i criteri richiamati dalla giurisprudenza
Codice Civile
Richiamato per chiarire che la mera differenza materiale dei beni (es. denaro vs arredi) non equivale a differenza di 'beni specifici' sul piano giuridico, sicché ciò non determina automaticamente pluralità di reati
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n. 21039/2011 (Loy); Sez. U, n. 35490/2009 (Tettamanti); Sez. 5, n. 4710/2019 (Falcioni); Sez. 5, n. 13382/2020 (Verdini); Sez. 5, n. 42750/2017 (Gaiba); altre pronunce citate
La Corte ha richiamato e coordinato i precedenti: le Sezioni Unite hanno stabilito l'autonomia ontologica delle condotte nel fallimento e la peculiare disciplina della continuazione; la giurisprudenza successiva ha precisato che la continuazione è esclusa quando le condotte sono omogenee, temporalmente contigue e colpiscono lo stesso bene giuridico; la Corte ha applicato questi criteri per ritenere unitario il fatto nella fattispecie
Massime di principio
- La configurazione di plurimi fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento va valutata caso per caso: se le condotte sono omogenee, temporalmente contigue e ledono il medesimo bene giuridico (l'integrità del patrimonio sociale), il giudice può ritenere il fatto unitario e non applicare l'aggravante della 'pluralità' ai fini della continuazione
- La nozione di 'beni specifici differenti' va interpretata sul piano giuridico, non meramente materiale: differenze meramente soggettive o materiali (denaro vs mobili) non bastano a caratterizzare beni giuridicamente diversi
- La speciale attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. (tenuità del danno) va valutata con riferimento all'importo della distrazione concreta e non all'ammontare del passivo fallimentare complessivo
- L'omessa tenuta delle scritture contabili è sanzionabile indipendentemente dal fatto che la società fosse inattiva: l'obbligo sussiste fino alla cancellazione dal registro delle imprese
- Le valutazioni di fatto e di prova operate dalla Corte d'appello, se adeguatamente motivate, ostano alla rinnovazione della stessa ricostruzione in sede di legittimità; la cassazione interviene soprattutto su questioni di diritto e sull'esatta applicazione dei criteri giurisprudenziali
- Per ottenere il riconoscimento dell'insussistenza del dolo o delle attenuanti generiche occorre fornire elementi probatori concreti che contrastino la ricostruzione processuale, poiché la mera ricostruzione alternativa del difensore non è sufficiente
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