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Sentenza

Sentenza n. 4562/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 950/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202504700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 950/2025, passata in giudicato, che aveva disposto l’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, per € 500

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 950/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 6 marzo 2025, notificata al Ministero l’11 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione a mettere a sua disposizione la Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, del valore nominale di € 500. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento e una penalità di mora per il ritardo ulteriore. La notificazione del ricorso, inizialmente problematica, è stata rinnovata previa autorizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Il Ministero ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza: accertati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e in assenza di prova dell’integrale adempimento, ordina al Ministero di erogare la Carta docente per € 500 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni; il commissario non ha diritto a compenso. Respinge la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, considerata l’esiguità del debito, la penalità sarebbe eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Condanna il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre oneri e spese generali, e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 950/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 marzo 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 27 ottobre 2025 (all. 5 al ricorso).

    Il TAR considera la sentenza esecutiva in sede di ottemperanza perché risulta passata in giudicato, attestazione resa dalla cancelleria sulla base delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 11 marzo 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore; il titolo deve essere notificato in copia conforme.

  • art. 474 c.p.c.

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 11 marzo 2025 (all. 3 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini del procedimento esecutivo, il titolo giudiziale va notificato in copia munita di attestazione di conformità.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Essendo emerse alcune problematiche in ordine alla regolarità della notificazione del ricorso all’Amministrazione scolastica, la difesa della parte ricorrente, con istanza del 14 maggio 2026, ha chiesto a questo Tribunale l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm.; con decreto presidenziale n. 757/2026 è stata concessa la richiesta autorizzazione.

    In presenza di problemi di regolarità della notificazione, il giudice può autorizzare la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Quanto, infine, alla richiesta di condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nell’esecuzione della presente sentenza (art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.), la stessa non può essere accolta, visto che nel presente contenzioso l’esiguità del debito è tale da far apparire l’invocata penalità come eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

    La penalità di mora può essere negata quando, in rapporto all’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La ricorrente, docente presso istituti scolastici, con ricorso proposto nel mese di dicembre 2024 davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per l’anno scolastico 2024/2025.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della Carta docente attribuita alla docente nella controversia presupposta; la decisione di ottemperanza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo in copia conforme presso la sede dell’Amministrazione debitrice e non risulta provato l’integrale adempimento.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • La penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione può essere negata se, in relazione all’esiguità del debito, risulta eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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