Cassazione Penale, Sentenza n. 44646/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., di rettifica della data di intervenuta irrevocabilità della sentenza di non doversi procedere per prescrizione. In sentenza la data di irrevocabilità era indicata, ritenuta erronea dal ricorrente, come il 1° ottobre 2019; il ricorrente sosteneva invece che l'irrevocabilità fosse intervenuta il 16 settembre 2019, richiamando la giurisprudenza che, a suo avviso, impone il termine di quindici giorni per impugnare tutti i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio (ordinanze e sentenze) e invocando l'applicazione degli artt. 585 e 544 c.p.p. per la determinazione del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la giurisprudenza citata dal ricorrente riguardava una diversa fattispecie (la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. ai sensi dell'art. 424 c.p.p.) e non fosse applicabile al caso di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione emessa dalla Corte d'appello in riforma di una sentenza di primo grado. Ne consegue che la determinazione della data di irrevocabilità operata dalla Corte territoriale non è viziata in modo che il ricorso potesse essere accolto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere la rettifica/formal correction della data di intervenuta irrevocabilità; consente provvedimenti rettificativi su errori materiali o apparenti nella documentazione giudiziaria, ed è la base per proporre l'istanza che è stata rigettata.
art. 585, comma 1, lett. a) e lett. b) cod. proc. pen.
Riferita dal ricorrente in tema di termini per impugnare le decisioni: la Corte ha valutato che l'interpretazione invocata non era applicabile alla fattispecie concreta, trattandosi di una sentenza di non doversi procedere in appello e non della particolare ipotesi trattata nelle decisioni citate.
art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Norma relativa alle sentenze con motivazione riservata (termine di deposito entro 15 giorni): i giudici di legittimità hanno ritenuto che, nel caso concreto, alla determinazione del termine di impugnazione fosse applicabile il regime proprio delle sentenze con motivazione riservata e che la giurisprudenza citata dal ricorrente riguardava invece un diverso istituto processuale.
art. 424 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. (con opzioni di motivazione immediata o riservata entro 30 giorni); la Corte ha osservato che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente si rapportava a questa specifica fattispecie, distinta dalla sentenza di non doversi procedere per prescrizione emessa in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di responsabilità e sanzioni in caso di ricorso manifestamente inammissibile: la Corte ha escluso l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e perciò ha condannato il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza costituzionale citata in relazione al principio per cui l'assenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile può esentare dalla sanzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso non sussistesse tale assenza di colpa.
Massime di principio
- Prima di impugnare o chiedere rettifiche, verificare con attenzione la natura del provvedimento (sentenza emessa dal G.U.P., sentenza d'appello, ordinanza, sentenza con motivazione riservata) perché il termine e le regole di impugnazione variano a seconda della fattispecie.
- Le pronunce rese in camera di consiglio non sono tutte assimilabili: le regole sul deposito della motivazione e sui termini di impugnazione possono cambiare se la norma di riferimento è quella delle sentenze con motivazione riservata (art. 544 c.p.p.) oppure quella del giudice dell'udienza preliminare (art. 424 c.p.p.).
- L'art. 130 c.p.p. può essere utilizzato per chiedere rettifiche di date o errori apparenti, ma la richiesta può essere respinta se la Corte ritiene che non vi sia un errore materiale o che la data sia stata correttamente determinata alla luce dell'assetto normativo applicabile.
- Occorre valutare la giurisprudenza richiamata con attenzione: precedenti su fattispecie diverse (es. decisioni del G.U.P.) non sono automaticamente trasferibili ad altri tipi di provvedimenti.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno preliminarmente verificare la fondatezza giuridica della doglianza.
- Nel calcolo dei termini processuali va tenuto conto di eventi quali la sospensione feriale: il computo può riprendere dopo il periodo di sospensione, con effetto sulla decorrenza dei termini di impugnazione.
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