Cassazione Penale, Sentenza n. 7813/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione di due giudici del Tribunale di Vibo Valentia sollevata nel processo "Rinascita Scott". La ricusazione si fondava sull'asserita incompatibilità delle giudici derivante da una precedente ordinanza resa in altro procedimento (il processo "Nemea") che, a giudizio del ricorrente, avrebbe anticipato valutazioni pregiudizievoli e rese le giudici non imparziali anche nei confronti del Paternò. Si deducevano motivi di tardività della decisione di ricusazione, di errata valutazione della Corte territoriale circa i presupposti di estensione della pronuncia favorevole al coimputato Accorinti e di manifesta infondatezza delle ragioni addotte a fondamento della non estendibilità della ricusazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato. Pur riconoscendo che l'istanza di ricusazione era stata tempestivamente presentata e che la Corte d'appello aveva in parte frainteso il momento da cui far decorrere la tempestività, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le ragioni poste a fondamento della ricusazione estensiva. Il Collegio ha richiamato il principio della rigorosa interpretazione delle cause di ricusazione: non basta la mera coincidenza di imputazione o la condivisione di fonti probatorie tra procedimenti diversi; è necessaria la dimostrazione concreta e specifica di una valutazione di merito nell'altro procedimento idonea ad anticipare giudizi sulla responsabilità personale dell'imputato. Di conseguenza è stato affermato che non sussisteva alcuna incompatibilità "a cascata" derivante dalla partecipazione delle giudici al processo "Nemea" e che la Corte d'appello poteva decidere de plano la richiesta per manifesta infondatezza. Il ricorso è stato quindi respinto e sono state disposte le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata nella forma di trattazione del ricorso; indicazione procedurale che il ricorso è stato trattato secondo la disciplina emergenziale/semplificata prevista dalla norma
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c) ed e)
Richiami agli specifici motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza delle censure ex art. 606 rispetto alla motivazione e alla valutazione di fatti e diritto operata dalla Corte territoriale
codice di procedura penale
Richiamato in relazione al principio motivazionale: la sentenza impugnata doveva contenere motivazione comprensibile; la Cassazione ha censurato parziali lacune del ricorso ma ha comunque ritenuto le ragioni del ricorrente generiche e non sufficienti
codice di procedura penale
Norma relativa all'astensione e ricusazione del giudice; la Corte ha sottolineato che la decisione di ricusazione richiede prova concreta del pregiudizio e che l'astensione/ricusazione operano in ambito distinto e con limiti rigorosi
codice di procedura penale
Richiamato come norma che disciplina l'incompatibilità del giudice; la Corte ha spiegato che l'incompatibilità non può essere estesa automaticamente ad altri imputati in assenza di elementi individualizzanti
codice di procedura penale
Richiesto ai fini della presentazione dell'istanza di ricusazione (obbligo di allegazione degli atti o provvedimenti rilevanti); la Corte ha osservato che l'istanza aveva allegato l'ordinanza originaria ma mancavano elementi che dimostrassero il pregiudizio concreto
codice di procedura penale
Norma invocata alla conclusione: conseguenze del rigetto del ricorso (es. spese, sanzioni processuali) sono state richiamate come effetto del rigetto
Massime di principio
- Le cause di ricusazione e incompatibilità del giudice vanno interpretate restrittivamente: non è sufficiente la mera coincidenza di imputazione o la condivisione di fonti probatorie tra procedimenti diversi per dimostrare pregiudizio.
- Per ottenere l'estensione di una pronuncia di ricusazione ad altri imputati occorre provare concretamente che la valutazione di merito nell'altro procedimento ha anticipato giudizi diretti e specifici sulla responsabilità personale dell'imputato oggetto di ricusazione.
- La tempestività della dichiarazione di ricusazione va valutata rispetto al momento in cui la parte ha effettiva conoscenza degli elementi rilevanti (es. ordinanza che motiva la ricusazione); va quindi allegata e documentata la data e il contenuto dell'atto pregiudicante.
- Se la richiesta di ricusazione risulta manifestamente infondata o generica, il giudice può decidere de plano senza ulteriore istruttoria.
- In casi di concorso di persone nel reato, la pluralità di condotte autonome richiede valutazioni distinte per ciascun imputato; la natura associativa dell'accusa non determina di per sé un effetto pregiudicante automatizzato ai fini della ricusazione.
- Per aumentare le probabilità di successo è necessario allegare all'istanza tutti i provvedimenti e gli elementi probatori rilevanti e fornire una precisa esposizione di come le valutazioni svolte in altro procedimento avrebbero influenzato in concreto l'imparzialità del giudice rispetto al singolo imputato.
- Diversificare e motivare la scelta tra strumenti: valutare se l'astensione o la ricusazione siano più appropriate, tenendo conto delle diverse sfera di operatività e dei presupposti probatori richiesti.
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