Ordinanza n. 10/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa idonea misura cautelare, - della delibera n. 96 del 28.03.2025 con cui la Giunta comunale di Lanciano ha approvato “in via sperimentale la tabella di contribuzione dell'Ambito 11 Frentano all'Azione A1) “Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione (all'art. 3, commi 2 e 3 del DM 2016)”, nonché della nota prot. 54912 del 24.09.2025, con cui è stata comunicata l'adozione della citata delibera; nonché, ove occorra, - dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - “Dopo Di Noi” Legge n. 112/2016, nella parte in cui è stato richiesto, ai fini dell'assegnazione del contributo, l'ISEE ordinario in luogo di quello socio-sanitario; e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti; con riserva di esperire tutte le relative azioni risarcitorie e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera comunale che ha approvato la tabella di contribuzione per percorsi di accompagnamento e deistituzionalizzazione nell'ambito del programma "Dopo di Noi", nonché l'avviso pubblico nella parte in cui richiede l'ISEE ordinario anziché l'ISEE socio-sanitario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il tutore legale ha impugnato la delibera della Giunta comunale di Lanciano e, ove occorra, l'avviso pubblico relativo all'assegnazione di contributi previsti dalla legge n. 112/2016 per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La contestazione riguarda l'applicazione dell'ISEE ordinario, anziché dell'ISEE socio-sanitario o ristretto, ai fini della determinazione della contribuzione richiesta dall'ente. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. L'Ambito Distrettuale Sociale n. 11 Frentano non si è costituito; si è costituito il Comune di Lanciano.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non emergessero profili tali da giustificarne l'accoglimento. Il giudice ha richiamato l'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, secondo cui per le prestazioni sociali agevolate rese nell'ambito di percorsi socio-sanitari il nucleo familiare ristretto è composto dall'assistito, dal coniuge e dai figli a carico. Tuttavia, sulla base del contratto stipulato con l'ente gestore e del progetto individualizzato, ha ritenuto che le prestazioni concretamente erogate consistessero esclusivamente in attività socio-assistenziali ed educative, relative al soggiorno in un gruppo appartamento e al potenziamento dell'autonomia personale, senza carattere di percorso assistenziale integrato socio-sanitario. Ne consegue, secondo l'ordinanza, la correttezza dell'applicazione dell'ISEE ordinario da parte del Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal giudice nella fase incidentale.
art. 6 D.P.C.M. n. 159/2013
l'art. 6 DPCM n. 159/2013 prevede che, per le prestazioni sociali agevolate rese nell'ambito di percorsi sociosanitari di cui all'art. 1, co. 1, lett. f) del medesimo DPCM, il nucleo familiare di riferimento deve intendersi composto esclusivamente da assistito, coniuge e figli a carico
La composizione del nucleo familiare ristretto opera per le prestazioni sociali agevolate inserite in percorsi socio-sanitari integrati; non è stata ritenuta applicabile a prestazioni esclusivamente socio-assistenziali ed educative.
art. 1, comma 1, lett. f), D.P.C.M. n. 159/2013
Individua l'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rilevante ai fini dell'applicazione dell'ISEE socio-sanitario.
legge n. 112/2016
Costituisce il riferimento normativo del programma di interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, denominato "Dopo di Noi".
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L'ISEE socio-sanitario, fondato su un nucleo familiare ristretto composto dall'assistito, dal coniuge e dai figli a carico, è applicabile alle prestazioni sociali agevolate rese nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.
- Le prestazioni consistenti esclusivamente in attività socio-assistenziali ed educative, quali il soggiorno in un gruppo appartamento finalizzato al potenziamento dell'autonomia fuori dal contesto familiare, non sono automaticamente qualificabili come prestazioni socio-sanitarie integrate ai fini dell'applicazione dell'ISEE socio-sanitario.
- La qualificazione della prestazione ai fini della scelta tra ISEE ordinario e ISEE socio-sanitario deve essere effettuata in concreto, sulla base della natura delle attività previste dal contratto e dal progetto individualizzato.
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