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Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, adottato dopo la richiesta di riesame conseguente a una precedente sentenza di assoluzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva già impugnato il precedente diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale e il contestuale divieto di detenzione di armi, fondati anche su un decreto penale di condanna relativo a una vicenda connessa all’uso o al porto dell’arma. Il TAR aveva respinto quel ricorso, valutando la legittimità dell’atto con riferimento al momento della sua adozione, ma aveva precisato che, alla luce della successiva assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bologna, l’Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare la posizione senza tenere conto del decreto penale di condanna. Il ricorrente ha quindi chiesto la revoca del divieto e il rilascio o rinnovo del porto d’armi. La Prefettura ha respinto l’istanza valorizzando una sopravvenuta sentenza non definitiva del Tribunale di Ravenna, che aveva condannato il ricorrente a nove mesi di reclusione per concorso in falsità ideologica relativa alla registrazione di una vaccinazione non eseguita, nonché il mancato decorso di cinque anni dall’adozione del divieto, richiamando una circolare ministeriale del 2020. Il ricorrente ha dedotto: violazione o elusione del giudicato conformativo, poiché la Prefettura avrebbe introdotto una rigida soglia quinquennale e avrebbe sostituito al precedente elemento ormai superato una nuova preclusione; violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 43 e 11 TULPS, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza, per avere l’Amministrazione ritenuto la condanna per falso indicativa di inaffidabilità nel maneggio delle armi senza spiegare il concreto nesso tra il reato e il rischio di abuso; illegittima applicazione della circolare ministeriale, priva di base normativa quanto al termine quinquennale; contraddittorietà e irregolarità procedimentale per avere inizialmente richiesto la documentazione ordinaria per il rilascio del porto d’armi e soltanto successivamente comunicato la condanna quale elemento ostativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha escluso la violazione o elusione del giudicato, ritenendo che la precedente sentenza imponesse alla Prefettura soltanto di non valorizzare, nel riesame, il decreto penale di condanna superato dall’assoluzione, lasciando invece all’Amministrazione un ampio potere discrezionale di valutare ulteriori elementi sopravvenuti. Ha escluso anche l’irregolarità procedimentale, perché la condanna del Tribunale di Ravenna era emersa nel corso dell’istruttoria ed era stata comunicata con il preavviso di rigetto, consentendo al ricorrente di presentare osservazioni. Tuttavia, ha ritenuto insufficiente e manifestamente irragionevole la motivazione del provvedimento: il divieto ex art. 39 TULPS ha natura preventiva e richiede una prognosi sull’affidabilità del soggetto e sul rischio di abuso delle armi, ma la condanna non definitiva per falsità ideologica relativa a una falsa attestazione vaccinale non è, di per sé, un reato ostativo previsto dagli artt. 11 e 43 TULPS né presenta una concreta attinenza con l’uso delle armi, con condotte violente o con una carente capacità di autocontrollo. La Prefettura non aveva spiegato il nesso specifico tra quel fatto e un potenziale abuso delle armi. Il TAR ha inoltre affermato che il termine quinquennale indicato dalla circolare ministeriale non costituisce requisito legale per il riesame, ma solo un indirizzo interpretativo generale, applicabile in relazione alle concrete circostanze. Nel caso esaminato non era necessario attendere cinque anni, poiché l’assoluzione aveva fatto venir meno radicalmente il presupposto dell’originario divieto. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS (r.d. 773/1931)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne

    La disposizione attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, fondato su una prognosi di affidabilità del soggetto e di assenza di rischio di abuso delle armi; la valutazione deve tuttavia essere concreta, non manifestamente irragionevole e adeguatamente motivata.

  • art. 11 TULPS (r.d. 773/1931)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta

    La nozione di buona condotta deve essere riferita all’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi; una condanna per qualsiasi reato non determina automaticamente il diniego, fuori dai casi di ostatività previsti dalla legge.

  • art. 43 TULPS (r.d. 773/1931)

    La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    Il diniego richiede una valutazione dell’affidabilità specificamente correlata al rischio, anche solo potenziale, di abuso delle armi. Un illecito estraneo all’uso delle armi non è sufficiente senza una motivazione sul concreto collegamento tra il fatto e l’inaffidabilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 TULPS ha natura preventiva e si fonda su una prognosi di affidabilità del soggetto e di assenza di rischio di abuso, non su un accertamento punitivo o necessariamente su una responsabilità penale per fatti connessi all’uso delle armi.
  • Fuori dai casi di ostatività automatica previsti dagli artt. 11 e 43 TULPS, la condanna per un reato non è di per sé sufficiente a giustificare il divieto di detenzione o il diniego del porto d’armi: l’Amministrazione deve spiegare il concreto collegamento tra la condotta accertata e il rischio, anche potenziale, di abuso delle armi, con particolare riguardo all’attinenza al maneggio delle armi, alla violenza o alla capacità di autocontrollo.
  • Nel riesame di un divieto di detenzione di armi disposto sulla base di un determinato elemento poi venuto meno per effetto di un’assoluzione, il giudicato conformativo impedisce di continuare a valorizzare quell’elemento, ma non esclude il potere dell’Amministrazione di valutare ulteriori circostanze sopravvenute, purché la nuova decisione sia autonoma, concreta e adeguatamente motivata.
  • Il termine quinquennale previsto da una circolare amministrativa per la rivalutazione di un divieto di detenzione di armi non costituisce un requisito legale inderogabile per l’accesso al riesame, ma un indirizzo interpretativo generale, applicabile alla luce delle circostanze del caso concreto e non idoneo a differire automaticamente il riesame quando sia venuto meno radicalmente il presupposto dell’originario divieto.
  • Nel procedimento di riesame, l’Amministrazione può approfondire l’istruttoria dopo una prima richiesta documentale e comunicare successivamente un nuovo elemento ostativo mediante il preavviso di rigetto, purché l’interessato sia posto in condizione di presentare osservazioni e la decisione finale dia conto adeguatamente delle ragioni del diniego.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutelaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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