Sentenza del 27/02/2017 n. 4963 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2005, ottenendo una decisione favorevole dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate perché sottoscritto dalla responsabile dell'Area Controllo, ritenuta priva di una delega specifica del direttore dell'ufficio. L'Agenzia ha censurato tale decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la preposizione della funzionaria al reparto competente fosse sufficiente a legittimare la sottoscrizione dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per l'esame del merito e la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'appello dell'ufficio finanziario è validamente sottoscritto anche dal funzionario preposto al reparto competente, poiché tale preposizione comporta una delega generale nelle materie di competenza. Non è quindi necessaria l'esibizione di una delega specifica, salvo che il contribuente contesti e dimostri l'assenza del sottoscrittore dall'ufficio competente o l'usurpazione del potere di impugnazione. È stata inoltre riconosciuta l'ultrattività del mandato difensivo nei confronti della società estinta.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Riconosce la qualità di parte processuale all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso.
L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è parte del processo tributario ed è rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11
Attribuisce all'ufficio la capacità di stare in giudizio.
La rappresentanza processuale dell'ufficio può essere esercitata anche dal funzionario preposto al reparto competente, senza necessità di una delega specifica separatamente documentata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina l'appello nel processo tributario.
L'atto di appello dell'ufficio è ammissibile quando proviene dall'ufficio competente e risulta sottoscritto da un soggetto che, per la sua posizione organizzativa, è presumibilmente legittimato a rappresentarlo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia ha utilizzato correttamente tale motivo per contestare l'errata interpretazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'ufficio finanziario.
Principio dell'ultrattività del mandato
L'estinzione della società non impedisce al difensore già costituito di continuare a rappresentarla nel giudizio, come se l'evento estintivo non si fosse verificato, quando il ricorso per cassazione è notificato al difensore.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello dell'Agenzia delle Entrate non è automaticamente inammissibile solo perché firmato da un funzionario diverso dal direttore e privo di una delega specifica allegata.
- La preposizione del funzionario a un reparto competente può costituire una delega generale sufficiente per la sottoscrizione degli atti processuali rientranti nelle competenze del reparto.
- Chi contesta la legittimazione del firmatario deve eccepire concretamente che egli non appartiene all'ufficio competente o che ha agito senza potere, e deve anche provare tale circostanza.
- La mera mancata produzione in giudizio di una delega specifica non basta, di per sé, a determinare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ufficio.
- Quando l'atto proviene apparentemente dall'ufficio competente, opera una presunzione di legittima provenienza e di espressione della volontà dell'amministrazione, salvo prova contraria.
- L'estinzione della società durante il processo non elimina automaticamente gli effetti della rappresentanza processuale già conferita al difensore.
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