Ordinanza n. 1716/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica del Municipio Roma I Centro e relative disposizioni applicative
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione con cui il Consiglio del Municipio Roma I Centro ha approvato il Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica e la successiva determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza emerge che il ricorso riguardava anche la compatibilità della disciplina nazionale applicabile alle concessioni con il diritto dell’Unione europea, in particolare rispetto all’obbligo di gara e al divieto di proroga delle concessioni. Il ricorrente deduceva inoltre ulteriori profili di illegittimità, non specificati nell’ordinanza, e prospettava un pregiudizio derivante dalla delocalizzazione dell’attività.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il diritto dell’Unione europea imponga all’amministrazione e al giudice di non applicare le norme interne confliggenti con prescrizioni direttamente applicabili, comprese quelle che impongono la messa a gara delle concessioni e vietano la loro proroga. Quanto agli ulteriori profili di ricorso, il Tribunale ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris, anche alla luce di quanto già osservato nella sentenza n. 1640 del 2026. Ha inoltre ritenuto che la mera delocalizzazione non costituisca un pregiudizio grave e irreparabile, difettando quindi il presupposto del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della protrazione del contenzioso e delle sue alterne vicende.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Il giudice e l’amministrazione devono disapplicare le norme interne incompatibili con prescrizioni direttamente applicabili del diritto dell’Unione europea, comprese quelle che impongono la gara per l’affidamento di concessioni e vietano la proroga delle concessioni.
- La mera delocalizzazione di un’attività commerciale, in assenza di ulteriori elementi, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche alla luce di precedenti valutazioni del medesimo giudice, gli ulteriori motivi di ricorso non risultino assistiti da un apprezzabile fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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