Cassazione Penale, Sentenza n. 09231/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano principalmente: per Rocco Perre la carenza probatoria della partecipazione all'associazione di tipo mafioso (vizio di motivazione e valutazione dei collaboratori di giustizia, genericità delle dichiarazioni, incongruità dei riscontri oggettivi), il riconoscimento dell'aggravante per disponibilita' di armi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la confisca della societa' Calmoter. Per gli altri imputati (Latella, Candeloro, Morabito, Pedullà, Romeo) le censure riguardavano la rideterminazione della pena (uso dei limiti edittali ante 2015), la mancata motivazione sul discostamento dal minimo edittale e sui parametri valutativi adottati, il riconoscimento di recidiva e l'aumento per continuazione, nonche' omessa valutazione delle attenuanti generiche (in particolare per Romeo).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Latella, Candeloro, Morabito, Pedullà e Romeo e ha rigettato le relative censure nel merito ove esaminate; ha invece accolto il ricorso di Rocco Perre limitatamente al capo relativo al reato associativo: la sentenza impugnata e' stata annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla partecipazione all'associazione, con indicazioni precise su cio' che il giudice del rinvio deve valutare (evitare di riproporre argomentazioni gia' ritenute contraddittorie, cercare riscontri oggettivi e valutare l'eventuale riconduzione del ruolo dell'imputato alla figura dell'imprenditore colluso o, in ipotesi diversa, al concorso esterno). Resta definitiva la condanna per l'estorsione (capo N) e la pena relativa a tale reato; l'annullamento assorbe inoltre le doglianze sull'aggravante armi e sulla confisca relative alla posizione associativa. I ricorrenti inammissibili sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende nonche' alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma richiamata per la configurazione del reato di associazione mafiosa, per il riconoscimento dell'aggravante (disponibilita' di armi) e per la possibilita' di confisca; la Corte segnala che l'accertamento dell'aggravante richiede prova della consapevolezza, da parte del concorrente esterno, della disponibilita' di armi in capo all'associazione, e che la confisca impone motivazione non apparente
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena: la Corte di merito ha indicato il ruolo nell'ambito del sodalizio come parametro rilevante per discostarsi dal minimo edittale; la Cassazione ricorda che il discostamento necessita di motivazione proporzionata e, in caso di doglianza, deduzioni specifiche contro il criterio indicato
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere specifiche, attualizzate al periodo contestato e corroborate da riscontri oggettivi: la loro genericita' o ritrattazione ne riduce fortemente il valore probatorio
- Il giudice nel giudizio di rinvio deve compiere un nuovo esame completo del materiale probatorio ma non puo' semplicemente riproporre il percorso logico gia' censurato dalla cassazione; deve invece affrontare puntualmente le carenze indicate dalla sentenza rescindente
- Tra l'imprenditore colluso (concorso esterno) e il partecipante stabile all'associazione mafiosa esiste una differenza sostanziale: l'imprenditore colluso fornisce vantaggi all'organizzazione senza essere inserito nella sua struttura; la qualificazione tra le due ipotesi richiede indagini e motivazioni specifiche
- Il riconoscimento dell'aggravante per la disponibilita' di armi richiede prova non solo dell'esistenza delle armi nell'ambito dell'organizzazione ma anche della consapevolezza, da parte dell'imputato, di tale disponibilita'
- La quantificazione della pena al di sopra del minimo edittale necessita di motivazione chiara sui parametri ai sensi dell'art.133 c.p.; obiezioni generiche sulla mancanza di motivazione sono inammissibili se non specificamente sviluppate
- Le questioni gia' decise nella sentenza rescindente e non oggetto del rinvio non possono essere riformulate dal giudice del rinvio; il giudice di rinvio e' vincolato dalle statuizioni non annullate
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