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Sentenza

Sentenza n. 1364/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 115/2025 della Corte d’Appello di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere e corrispondere euro 2.000,00, pari a euro 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato dal 2017/18 al 2021/22, quale contributo per la formazione professionale mediante la Carta docente. Nonostante la notificazione della sentenza con formula esecutiva, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto il rilascio della carta elettronica e l’accredito della somma, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha adempiuto e la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva adempiuto nelle more del giudizio e che la ricorrente aveva conseguito il bene della vita richiesto. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo l’attivazione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 750,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, divenuta priva di oggetto per l’intervenuto adempimento.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, la domanda diviene priva di oggetto e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L’intervenuto adempimento dell’amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità quando il privato abbia conseguito il bene della vita soltanto a seguito dell’attivazione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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