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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22527/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da una domanda di rimborso IVA che, secondo quanto riportato in sentenza, non risultava visibile all'Amministrazione finanziaria italiana a causa di disguidi tecnici nella trasmissione telematica. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza n. 11409/2023, aveva rigettato il ricorso della società affermando che, in difetto di una valida ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, non poteva formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto della Corte di legittimità: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stato specificato il fatto decisivo omesso dai giudici di merito, mentre il fatto sarebbe consistito nella circostanza che la tardività della domanda di rimborso dipendeva integralmente dal mancato tempestivo avviso, da parte dell'Amministrazione finanziaria francese, dell'errore nell'istanza trasmessa. L'Agenzia delle entrate ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che la doglianza non integrasse un vero errore di fatto revocatorio. In particolare, il presunto fatto non esaminato era in realtà stato già preso in considerazione e valutato dalla precedente ordinanza, la quale aveva ritenuto il motivo originario inammissibile per carenza di interesse e aveva considerato irrilevanti le ulteriori affermazioni sulla conoscenza dell'errore. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente, sotto la veste della revocazione, mirava in realtà a ottenere un riesame nel merito della valutazione già compiuta. La società è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato/inammissibile, è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva su un fatto decisivo, non una contestazione sulla valutazione giuridica o sul merito della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il fatto dedotto deve essere un preciso accadimento storico-naturalistico; non è deducibile come fatto omesso una tesi difensiva o una valutazione di carattere argomentativo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti incontrovertibilmente dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e la svista sia immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto la veste dell'omessa percezione, miri in realtà a contestare la valutazione compiuta dalla Corte o a ottenere un nuovo esame del merito.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni già esaminate, né per trasformare in fatto omesso una tesi difensiva o un profilo motivazionale ritenuto irrilevante ai fini decisori.
  • Perché vi sia errore revocatorio, il fatto pretermesso deve essere decisivo ed essenziale, nonché oggettivamente percepibile senza necessità di ulteriori argomentazioni o indagini interpretative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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