Cassazione Civile, Ordinanza n. 22105/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento di crediti verso terzi fondato su quattro cartelle di pagamento. In primo grado era stata dichiarata la nullità del pignoramento perché, per tre cartelle, mancava prova della notifica, mentre per la quarta la notifica del pignoramento non sarebbe stata preceduta dall'avviso previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. In appello, la CTR ha invece ritenuto regolarmente notificate le cartelle, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sull'atto di pignoramento presso terzi e l'inammissibilità del ricorso relativo a 33 estratti di ruolo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica delle cartelle non era perfezionata perché non risultavano provati la comunicazione raccomandata dell'avvenuto deposito alla casa comunale e l'affissione all'albo pretorio, oltre alla mancata produzione degli originali; (2) violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 in combinato con l'art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996, sempre sotto il profilo della dedotta irregolarità della notificazione e dei presupposti dell'azione esecutiva. Il ricorrente ha inoltre depositato documenti con la memoria, ma la Corte li ha dichiarati inammissibili ex art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la produzione documentale depositata con le memorie ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e ha dichiarato inammissibili, perché infondate in sede di legittimità, le censure sulla notifica delle cartelle. Ha valorizzato l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR, secondo cui erano stati prodotti gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica, contenenti i dati identificativi delle cartelle, l'indirizzo del destinatario, l'indicazione del deposito per temporanea assenza e la dichiarazione dell'ufficiale notificatore. La Corte ha affermato che, in base alla giurisprudenza consolidata, la notificazione ex art. 140 c.p.c. è valida quando, anche se manca l'affissione dell'avviso alla porta, il destinatario riceva la raccomandata informativa del deposito; inoltre, per la notifica della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento e della data è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella o una relata autonoma. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
Non è ammesso il deposito in cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge.
artt. 26 e 60 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica della cartella esattoriale è sufficiente, quando previsto, l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la prova della notifica può essere data dall'avviso di ricevimento, senza relata autonoma.
art. 140 c.p.c.
La notificazione è valida se, pur mancando l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, l'interessato riceve la raccomandata informativa del deposito.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti della notifica della cartella esattoriale.
art. 5, comma 5, d.l. n. 669 del 1996
Norma richiamata dal ricorrente in combinazione con l'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 1335 c.c.
La cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo i limitati casi espressamente previsti dall'art. 372 c.p.c.
- In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data può essere fornita mediante avviso di ricevimento della raccomandata, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella o una specifica relata di notifica.
- La notifica ex art. 140 c.p.c. deve considerarsi valida se la raccomandata informativa del deposito è effettivamente pervenuta al destinatario, anche quando risulti omessa l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione.
- Una volta che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- Le doglianze che mirano a smentire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla regolarità della notifica non sono utilmente sindacabili in cassazione se si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio.
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