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Ordinanza

Ordinanza n. 13332/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 9209 del 2023: del decreto di RIGETTO dell'istanza di richiesta concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 13.03.2023 da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data 21.04.2023. quanto al ricorso n. 9210 del 2023: del decreto di rigetto dell'istanza di richiesta concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 13.03.2023 da parte del Ministero dell'Interno e notificato in data 21.04.2023.

Giustizia amministrativa202309209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992, motivati dal possibile pericolo per la sicurezza della Repubblica derivante dal marito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono stati proposti due distinti ricorsi contro altrettanti decreti ministeriali del 13 marzo 2023, notificati il 21 aprile 2023, con i quali il Ministero dell'Interno ha respinto le istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Dal testo emerge che il rigetto è collegato alla possibile pericolosità per la sicurezza della Repubblica del marito, ricorrente nel procedimento n. 9209 del 2023. Il giudice ha ritenuto necessaria la riunione dei ricorsi, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva delle controversie, nonché l'acquisizione della documentazione istruttoria sulla quale l'Amministrazione ha fondato i provvedimenti impugnati. La documentazione dovrà essere trasmessa con le cautele necessarie alla tutela delle fonti informative e a evitare pregiudizi all'attività di intelligence; in alternativa, il Ministero dovrà depositare una relazione recante le specifiche ragioni che renderebbero ragionevole la mancata trasmissione degli atti.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per la loro stretta connessione e non ha definito nel merito la legittimità dei decreti di rigetto. Ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, ordinando il deposito della documentazione istruttoria posta a base dei provvedimenti, con eventuali stralci e omissis idonei a proteggere le fonti informative e l'attività di intelligence. Qualora l'Amministrazione ritenga di non poter trasmettere gli atti, dovrà depositare una relazione specifica sulle ragioni di tale scelta. Il deposito dovrà avvenire entro il 16 novembre 2026 secondo modalità riservate; la visione della documentazione, senza possibilità di estrarne copia, sarà consentita esclusivamente al Collegio e al difensore nella camera di consiglio istruttoria fissata per il 18 novembre 2026. La causa è stata quindi rinviata per il prosieguo della trattazione, senza statuizione definitiva sui motivi di ricorso e senza regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    concessione della cittadinanza italiana

    È la disposizione in base alla quale sono state presentate le istanze di concessione della cittadinanza, successivamente respinte dal Ministero dell'Interno.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR per acquisire la documentazione amministrativa rilevante ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento delle cautele relative alla protezione dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su ricorsi connessi contro provvedimenti di rigetto della cittadinanza dipende dall'esame di informazioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, il giudice amministrativo può riunire i procedimenti e disporre l'acquisizione della documentazione istruttoria posta a base degli atti impugnati.
  • La tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence non esclude, di per sé, l'acquisizione giudiziale degli atti istruttori: l'Amministrazione deve trasmetterli adottando cautele quali stralci e omissis oppure, se ne sostiene la non trasmissibilità, indicare in una relazione le specifiche ragioni che rendono ragionevole tale scelta.
  • Quando gli atti istruttori contengono informazioni riservate rilevanti per la decisione, il giudice può limitarne l'esame al Collegio e al difensore, escludere l'estrazione di copie e fissare un'apposita camera di consiglio istruttoria per consentire l'attività difensiva nel rispetto della riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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