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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8599/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., sostenendo che il termine per la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero doveva decorrere dal 10/06/2021 (data di ricezione via PEC alle ore 13:59) o comunque dal 11/06/2021, e quindi che la trasmissione degli atti il 16/06/2021 sarebbe stata tempestiva. Si censurava il Tribunale per aver ritenuto che, essendo la PEC pervenuta fuori dall'orario di apertura al pubblico/di ufficio, la registrazione dovesse considerarsi effettuata il giorno successivo e quindi il termine sarebbe decorso da tale data.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione del Tribunale di Bari. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui la PEC era pervenuta "fuori dall'orario d'ufficio" e quindi la cancelleria ha preso in carico la richiesta il giorno successivo (11/06/2021). Sul piano giuridico la Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n.232/1998: il termine per la trasmissione degli atti decorre dal momento in cui l'ufficio del riesame viene a conoscenza e prende in carico la richiesta. Ha inoltre applicato la regola generale di cui all'art.172, comma 4, c.p.p. (dies a quo non computatur in termino), con la conseguenza che il termine di cinque giorni ha iniziato a decorrere il giorno successivo alla registrazione e che la trasmissione effettuata il 16/06/2021 è stata tempestiva. La Corte ha anche considerato la disciplina emergenziale (legge n.176/2020) ma ha ritenuto che, nel caso concreto, non emergessero elementi probatori idonei a dimostrare che l'ufficio avesse effettivamente preso in carico la PEC nello stesso giorno della ricezione.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, c.p.p.

    Fissa il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti da parte dell'Autorità procedente al Tribunale del riesame; la Corte richiama che il dies a quo è il giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame (ovvero il giorno in cui l'ufficio prende in carico la richiesta), salva l'applicazione delle regole generali di computo dei termini.

  • art. 172, commi 4 e 6, c.p.p.

    Comma 4: principio "dies a quo non computatur in termino" applicato al calcolo del termine di cinque giorni (il giorno di presentazione/registrazione non si computa). Comma 6: regolamenti di servizio e orario di chiusura al pubblico rilevanti per la decorrenza dei termini; la giurisprudenza ha ritenuto che il termine si considera escaduto alla chiusura al pubblico e che l'orario di servizio interno è distinto dall'orario di apertura al pubblico.

  • art. 291, c.p.p.

    Richiamato come norma collegata alla trasmissione degli atti presentati a sostegno della richiesta di riesame; il Tribunale deve avvisare l'autorità procedente affinché provveda alla trasmissione degli atti.

  • Sentenza Corte costituzionale n.232/1998

    Stabilisce che il termine per la trasmissione deve decorrere dal giorno della presentazione della richiesta intesa come l'intervallo temporale in cui si collocano sia la presentazione che l'avviso all'autorità procedente; tuttavia evidenzia che l'avviso è un adempimento materiale dell'ufficio e che la preminenza della perentorietà del termine implica che non rilevino ostacoli di fatto alla conoscenza dell'ufficio. La Corte di cassazione ha però interpretato l'assetto alla luce delle modalità pratiche di deposito e degli orari di apertura.

  • Legge 18 dicembre 2020, n.176 (conversione d.l. n.137/2020) - art.24

    "il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"

    Disciplina emergenziale che ha ammesso, fino al 31 luglio 2021, il deposito tramite PEC con valore legale e ha imposto alla cancelleria l'annotazione della data di ricezione nel registro; tale disciplina agevola la verifica della tempestività dei depositi via PEC ma non travolge automaticamente i principi sul momento di "presa in carico" dell'ufficio: la Corte ha ritenuto che, in assenza di prova che l'ufficio abbia effettivamente registrato/pris in carico la PEC nel medesimo giorno, possa legittimamente farsi riferimento al momento in cui la cancelleria ha annotato l'atto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n.30/1995; Sez. 6, n.10806/2020; Sez. 6, n.12315/2007 e altre)

    Ribadisce che il termine per atti depositati in ufficio si considera scaduto alla chiusura al pubblico e che l'orario di servizio interno è distinto dall'orario di apertura al pubblico; inoltre conferma l'applicazione dell'art.172 per il calcolo dei termini e chiarisce i casi in cui la ricezione via PEC coincide col dies a quo.

Massime di principio

  • Il termine di cinque giorni di cui all'art.309, comma 5, c.p.p. decorre dal momento in cui l'ufficio del riesame prende effettiva conoscenza e "prende in carico" la richiesta (ossia la registra in cancelleria); se la PEC perviene fuori dall'orario di apertura al pubblico e l'ufficio la registra il giorno successivo, il termine decorre da quel giorno.
  • Ai fini del computo del termine perentorio si applica la regola generale dell'art.172, comma 4, c.p.p.: il giorno della registrazione/primo contatto non si computa nel termine (dies a quo non computatur in termino).
  • La mera ricezione automatica della PEC fuori dall'orario di apertura non è sufficiente a dimostrare che l'ufficio abbia effettivamente preso in carico l'atto nello stesso giorno: è necessario documentare la presa in carico (annotazione nel registro di cancelleria/fascicolo) se si vuole far decorrere il termine da quella data.
  • Nel periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali (legge n.176/2020 e simili), il deposito via PEC ha valore legale e la cancelleria deve annotare la data di ricezione; tuttavia l'operatività pratica della decorrenza resta collegata alla conoscenza/registrazione da parte dell'ufficio, salvo prova contraria.
  • Per contestare la decorrenza del termine è importante produrre prove specifiche: ricevute di PEC, timbri/annotazioni del registro di cancelleria, comunicazioni dall'ufficio che attestino la presa in carico nello stesso giorno della ricezione, o elementi che dimostrino che l'ufficio fosse effettivamente in servizio e operativo oltre l'orario di apertura al pubblico.
  • In sede difensiva, se si vuol far valere la decorrenza del termine dalla data di ricezione PEC (anche se fuori orario), conviene chiedere l'immediata annotazione in registro da parte della cancelleria e/o acquisire tempestivamente la prova della presa in carico; altrimenti il computo si farà secondo gli orari di apertura al pubblico e le regole ordinarie di calcolo dei termini.

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