Cassazione Penale, Ordinanza n. 00238/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda tre imputati che avevano definito il giudizio di appello con una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè a seguito di concordato sulla pena. I primi due ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, deducevano un vizio della formazione della volontà: i ricorrenti sostenevano di essersi determinati ad accettare il concordato in appello e a rinunciare ai motivi sulla responsabilità nella convinzione che ciò avrebbe comportato la revoca della misura cautelare in atto. Il terzo ricorso, proposto nell'interesse di un diverso imputato, censurava invece la pena finale concordata, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse illegittimo. La Corte ha ritenuto che, per i primi due, non si trattasse di un vero vizio della volontà ma di una aspettativa soggettiva sugli effetti processuali della scelta; per il terzo, ha escluso l'illegalità della pena concordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha rilevato, quanto ai primi due, che l'asserita errata aspettativa sulla revoca della misura cautelare attiene alla sfera interna degli imputati e non integra un vizio della libertà e consapevolezza della scelta processuale di aderire al concordato ex art. 599-bis c.p.p. Quanto al terzo ricorso, ha affermato che la censura sulla pena non è proponibile in questa sede perché la pena concordata non era illegale: è illegale solo la pena che ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, mentre non rilevano eventuali errori nei passaggi intermedi del calcolo se il risultato finale resta nei limiti di legge, secondo il principio ribadito dalle Sezioni Unite Sacchettino. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa ai sensi di questa norma è quella che definisce il giudizio di appello con concordato sulla pena; la scelta di aderirvi deve essere libera e consapevole, ma non può essere impugnata deducendo un mero errore sull'aspettativa di effetti cautelari esterni alla scelta processuale.
art. 23 c.p.
Richiamato come parametro dei limiti edittali generali cui deve restare entro la pena per non essere illegale.
art. 65 c.p.
Richiamato unitamente ad altre norme codicistiche sui limiti edittali generali della pena illegale.
art. 71 c.p.
Richiamato unitamente ad altre norme codicistiche sui limiti edittali generali della pena illegale.
artt. 23 e seguenti c.p.
Individuati come riferimento per stabilire quando la pena sia illegale per superamento dei limiti generali di legge.
artt. 65 e 71 e seguenti c.p.
Richiamati come ulteriori limiti edittali generali della pena, rilevanti ai fini della verifica di legalità del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la deduzione di un vizio della volontà è ammissibile solo se riguarda la libertà e consapevolezza della scelta processuale; non basta allegare una mera aspettativa soggettiva sugli effetti indiretti o ulteriori della scelta, come la possibile revoca di una misura cautelare.
- La rinuncia ai motivi di appello in cambio dell'accordo sulla pena non è invalidata dal fatto che l'imputato abbia confidato in un risultato processuale diverso da quello effettivamente ottenuto, se tale aspettativa non incide sulla genuinità del consenso prestato.
- La pena concordata è illegale soltanto quando eccede i limiti legali generali o quelli fissati per la specifica fattispecie di reato; non determina di per sé l'illegalità della pena l'eventuale errore commesso nei passaggi intermedi del calcolo sanzionatorio, se il risultato finale resta entro i limiti di legge.
- In sede di legittimità non è consentito sindacare il concordato sulla pena quando la censura si risolve in contestazioni di merito o in doglianze su un trattamento sanzionatorio non illegale, dovendo la Corte verificare solo la conformità della pena finale ai limiti normativi.
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