Cassazione Penale, Ordinanza n. 20879/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per reati in materia di stupefacenti. La difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., per asserito contrasto tra dispositivo e motivazione, ritenuto idoneo a creare incertezza assoluta sul contenuto della decisione; 2) vizi di motivazione sulla prova del possesso della sostanza sequestrata e sulla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva e per la mancata esclusione della recidiva. La censura sostanziale mirava a una diversa lettura del compendio probatorio e a una riduzione del trattamento penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza d'appello alla parziale fondatezza dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado fosse un mero refuso, non idoneo a incrinare la coerenza complessiva della motivazione, che era invece chiaramente orientata alla conferma della decisione. Quanto al possesso della droga, ha osservato che le doglianze erano in fatto e sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto inoltre corretta la esclusione della lieve entità, poiché la Corte territoriale aveva valutato complessivamente quantità, varietà delle sostanze e presenza di bilancini di precisione, attribuendo rilievo alla potenziale diffusione sul mercato e alla non minima offensività. Infine, ha reputato congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, evidenziando la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
La dedotta incoerenza tra dispositivo e motivazione non determina nullità se il contrasto è solo apparente e riconducibile a un refuso non incidente sulla coerenza logica complessiva della decisione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Sono i capi di imputazione confermati nei giudizi di merito relativi ai reati in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta; può essere negata valorizzando quantità, tipologia della sostanza, modalità della condotta e dati indicativi di una capacità di diffusione sul mercato non compatibile con la minima offensività.
art. 133 c.p.
Per le attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se ritenuto prevalente ai fini del riconoscimento o del diniego del beneficio.
art. 81 cpv. c.p.
Richiamato quale base del vincolo della continuazione nei reati oggetto della condanna di merito.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non sussiste quando l'apparente contraddizione tra dispositivo e motivazione sia spiegabile come mero refuso, purché la lettura complessiva della sentenza renda chiara la decisione effettivamente adottata.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di legittimità in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, poiché l'apprezzamento del compendio probatorio appartiene al giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e non atomistica di tutti gli indici rilevanti; la presenza di elementi sintomatici di organizzazione o di potenziale diffusione sul mercato può legittimare il diniego del comma 5.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., purché la motivazione dia conto della ragione della prevalenza di quel dato nella valutazione complessiva.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità, non potendo il ricorrente sollecitare una nuova valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →