Cassazione Civile, Ordinanza n. 02726/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi maturati per attività difensiva che assumeva svolta in favore di un condominio in due giudizi relativi alla revoca giudiziale dell'amministratore. Il condominio aveva proposto opposizione sostenendo che la delibera assembleare posta a base della pretesa era stata successivamente annullata con giudicato e che, in ogni caso, esso non era stato parte né legittimato a partecipare a quei giudizi, nei quali la legittimazione passiva spettava solo all'amministratore in proprio. In primo e secondo grado l'opposizione era stata accolta, con revoca del decreto e condanna dell'avvocato anche per responsabilità aggravata. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe correttamente qualificato le domande formulate nel giudizio di revoca dell'amministratore e non avrebbe quindi verificato la legittimazione passiva del condominio ai fini dell'accertamento del credito professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la corte d'appello non aveva omesso di pronunciare né violato l'art. 112 c.p.c., ma aveva piuttosto accertato, in fatto, la mancanza di prova del conferimento dell'incarico difensivo da parte del condominio e quindi l'assenza di un'attività professionale svolta in suo favore. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel giudizio promosso da un condomino per la revoca giudiziale dell'amministratore, le sole parti legittimate sono il condomino istante e l'amministratore a titolo personale, con esclusione del condominio, che non può intervenire né essere considerato parte ai fini delle spese. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 634 c.p.c.
richiamato come base documentale del decreto ingiuntivo, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'assenza di prova dell'incarico e dell'annullamento della delibera posta a supporto del credito.
art. 96 c.p.c.
evocato nei gradi di merito per la domanda di responsabilità aggravata, accolta dal tribunale ma non oggetto di statuizione cassatoria nel merito.
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa o errata qualificazione della domanda è stata ritenuta infondata, perché la corte territoriale aveva deciso sulla base del difetto di prova del conferimento dell'incarico e non aveva omesso di pronunciare.
art. 1131 c.c.
richiamato per escludere che l'amministratore potesse costituirsi per il condominio nel giudizio di revoca promosso da un singolo condomino, trattandosi di controversia estranea ai casi ordinari di rappresentanza processuale dell'ente.
art. 91 c.p.c.
le spese del procedimento di revoca dell'amministratore, per la peculiarità del rito, devono restare circoscritte al rapporto tra condomino istante e amministratore, senza coinvolgimento del condominio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso da un singolo condomino per la revoca giudiziale dell'amministratore, il condominio non è parte necessaria né è legittimato a intervenire in adesione all'amministratore; le parti legittimate sono solo il condomino istante e l'amministratore a titolo personale.
- In tale procedimento, gli effetti del regolamento delle spese restano confinati al rapporto tra il condomino istante e l'amministratore, con esclusione di una condanna o di un vantaggio processuale in favore del condominio.
- Chi agisce per il pagamento di compensi professionali deve provare non solo l'espletamento dell'attività, ma anche che essa sia stata svolta in virtù di un incarico conferito dal soggetto obbligato al pagamento.
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare una valutazione di fatto o l'asserita erroneità della qualificazione della domanda se la decisione impugnata è fondata su autonome e sufficienti ragioni di carenza probatoria.
- Una delibera assembleare che abbia approvato spese poi annullate con giudicato non può costituire base valida per pretendere il rimborso di quelle spese dal condominio.
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